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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22822/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per il reato di furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte, tuttavia, ha rilevato in via dirimente che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p.; da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    individua il reato per cui era stata applicata la misura cautelare, senza che la Corte entri nel merito della sua configurazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,"

    la soppressione di tale inciso comporta che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il criterio di verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista può essere dichiarata senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
  • Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., il giudice deve verificare se vi siano elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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