Cassazione Penale, Sentenza n. 11632/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; in subordine dedotta violazione di legge in relazione alla forbice edittale prevista dall'art. 186 c.7 del codice della strada
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sanzione accessoria fosse applicabile obbligatoriamente ai sensi dell'art. 186 c.7 cod. strada e che il giudice di merito avesse fornito motivazione, anche implicita, sufficiente in relazione alla misura adottata. È stato inoltre osservato che il veicolo apparteneva a terzi, circostanza che impedisce la confisca e comporta per legge il raddoppio della durata della sospensione; di conseguenza la misura inflitta non era la massima possibile nel nuovo intervallo raddoppiato. La gravità della condotta (stato di alterazione alcolica, disturbo ad altri avventori, perdita del controllo del veicolo e urto contro una sbarra) era descritta in sentenza e costituisce ragione per la determinazione della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 26 febbraio 2025.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada (commi 2, 7, 9-bis)
Il comma 7 prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo prefissato in caso di rifiuto dell'accertamento; tale sanzione è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dalla norma. Il comma 9-bis disciplina la sostituzione della pena nei casi previsti. Inoltre, se la confisca del veicolo è impedita perché il mezzo appartiene a terzi, la legge prevede il raddoppio della durata dell'altra sanzione accessoria (sospensione)
art. 444 cod. proc. pen. (secondo periodo)
Consente all'imputato e al pubblico ministero di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata; tuttavia, quando una determinata sanzione accessoria è prevista come obbligatoria da specifica norma sostanziale, l'accordo limitato alla pena principale non impedisce al giudice di applicare l'accessorio nei limiti di legge
Norma sulla proponibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444; il ricorso è proponibile anche dopo la novella che ha introdotto il comma 2-bis
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 50)
Ha introdotto modifiche procedurali (comma 2-bis) rilevanti ai fini dell'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena e dunque della proponibilità del ricorso
d.lgs. n. 50 / 2022 (art. 25)
Ha inciso sull'art. 444 cod. proc. pen., precisando e regolando la possibilità per le parti di chiedere al giudice di non applicare o di determinare la durata delle pene accessorie
Fornisce i parametri di commisurazione della pena e dei correlati criteri di valutazione che il giudice può richiamare nella motivazione della sanzione
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste espressamente dalla norma sostanziale (es. art. 186 c.7 cod. strada) sono obbligatorie e possono essere applicate anche se l'accordo tra le parti riguarda solo la pena principale.
- Quando la confisca del veicolo è esclusa perché il mezzo appartiene a terzi, la legge può determinare il raddoppio della durata della sanzione accessoria (sospensione della patente); ciò influisce sulla forbice edittale applicabile.
- Il giudice deve motivare la durata della sanzione accessoria, ma la motivazione può essere implicita se la misura non si discosta dal minimo edittale o si colloca in una zona non distante dal minimo; è invece necessaria motivazione più puntuale se la durata si discosta significativamente dal minimo o supera la media edittale.
- In caso di ricorso avverso la durata di una sanzione amministrativa accessoria, la strategia difensiva efficace richiede dimostrare l'assenza di qualsiasi motivazione o che la motivazione sia manifestamente insufficiente rispetto alla misura adottata.
- Il pubblico ministero può chiedere l'annullamento limitato alla durata della sanzione accessoria con rinvio per nuovo giudizio; i giudici di legittimità valutano separatamente l'ammissibilità e il merito di tali censure.
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