Cassazione Penale, Sentenza n. 37864/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la decisione della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato la condanna di primo grado per falsificazione di firme su documenti inerenti lavori edili (artt. 476-482 c.p.), sostenendo che le firme erano state falsificate per occultare l'assenza del DURC e che i documenti dovevano essere qualificati come atti pubblici o comunque come autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000. Denunciava altresì vizi di motivazione e l'inammissibilità dell'appello difensivo per mancanza di procura speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, in parte inammissibile, e nel complesso infondato, rigettandolo. Ha confermato la valutazione di merito della Corte d'Appello: mancata prova della falsità delle sottoscrizioni in mancanza di perizia grafologica, corretto esame dei fatti da parte del giudice di merito e, sotto il profilo giuridico, corretta qualificazione delle comunicazioni di inizio lavori e della notizia di subentro come atti privati e non come atti pubblici o autocertificazioni ai sensi dell'art.47 d.P.R. 445/2000. Ha inoltre osservato che la sentenza di primo grado aveva errato nell'applicazione del d.P.R. 445/2000 ma che tale errore non scalfisce la valutazione di insufficienza probatoria compiuta in Appello. Le doglianze processuali riguardanti la procura speciale e atti non acquisiti sono state ritenute aspecifiche o inammissibili. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso della parte civile e mantenimento del dispositivo della Corte d'Appello (che aveva osservato la prescrizione dei reati e, ai fini civilistici, assolto/revocato le statuizioni civili nei confronti degli imputati).
Norme richiamate
menzione nel testo: "tre distinte condotte di cui agli artt 476-482 cp"
Riferimento alle norme penali sulla falsità in scrittura privata e pubblica: la Corte ha preso atto dell'imputazione ma ha ritenuto che la falsità non sia stata provata in Appello (mancanza di perizia grafologica e valutazione negativa delle prove offerte).
citato nel testo come norma implicitamente richiamata dal primo giudice rispetto alle dichiarazioni sostitutive
La Corte ha osservato che l'ipotesi di applicazione dell'art.483 (falso in atto pubblico relativo ad autocertificazioni) non era configurabile qui, per mancanza degli elementi formali richiesti dal d.P.R. 445/2000.
"l'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38"
La Corte ha richiamato il contenuto dell'art.47 per spiegare che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono disciplinate da precise formalità (art.38) che non risultano rispettate nelle comunicazioni oggetto di imputazione; perciò non possono essere considerate autocertificazioni con valore equiparato a dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.
"condizione di validita' di istanze e dichiarazioni sostitutive ... che siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'"
La Corte ha rilevato che tali modalità di sottoscrizione non emergono per le comunicazioni in causa (né firma in presenza di dipendente, né documentazione di identità né trasmissione telematica con firma digitale), per cui le comunicazioni non assumono la natura di autocertificazione privilegiata.
art. 76 d.P.R. 445/2000 (comma 3)
menzione nel testo: "sanzionato ex art 76/3 medesima norma"
La norma sanziona le dichiarazioni mendaci rese con le autocertificazioni; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fatto riferimento a questa sanzione in modo improprio, dato che le comunicazioni non rispettavano i requisiti formali per essere qualificate come autocertificazioni.
citazione nel testo: "integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen."
La Corte ha osservato che la fattispecie richiede che l'atto sia pubblico; qui le comunicazioni, non avendo i requisiti di legge, sono state correttamente ritenute atti privati, con conseguente esclusione del paradigma applicativo automatico di tale articolo.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una "rilettura" dei fatti: i giudizi di merito sulla valutazione probatoria sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo motivazioni specifiche di illogicità o contraddittorietà.
- La prova della falsità di una firma su documenti richiede, di norma, mezzi istruttori adeguati (es. perizia grafologica); l'assenza di tale perizia può rendere insufficiente la prova della falsificazione.
- Le comunicazioni inviate a pubbliche amministrazioni (es. comunicazione di inizio lavori) sono, di regola, atti privati e non autocertificazioni aventi valore privilegiato, salvo che non siano rispettate le formalità previste dal d.P.R. 445/2000 (art.38 e art.47) o la presentazione telematica con firme digitali/identificazione elettronica.
- Le censure processuali (es. mancanza di procura speciale) devono essere formulate con precisione e corredate dalla documentazione necessaria; deduzioni aspecifiche o contraddittorie sono inammissibili.
- Quando il primo giudice qualifica un documento come autocertificazione senza aver verificato la presenza delle formalità richieste dalla legge, tale qualificazione può essere ritenuta errata in sede di gravame.
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