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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18331/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente un credito del debitore esecutato relativo alle somme giacenti su un libretto postale intestato alla defunta comune dante causa. La terza pignorata aveva poi versato all'assegnatario l'intera giacenza del libretto, prima in una prima tranche e poi in un'ulteriore somma richiesta. Il soggetto che aveva ricevuto il pagamento sosteneva però che almeno il 50% di تلك somme gli spettasse quale coerede della titolare del libretto, in pari quota con il padre, e agiva contro la società terza pignorata per ottenere la restituzione della metà asseritamente di sua spettanza, oltre interessi al tasso del d.lgs. n. 231 del 2002. In cassazione la società terza pignorata deduceva, in sintesi: nullità della sentenza per extrapetizione e per omesso effettivo accertamento del diritto vantato; contraddittorietà della motivazione; erronea qualificazione dell'oggetto del pignoramento, che non avrebbe riguardato solo la quota del debitore; insussistenza di un interesse del terzo a contestare l'ordinanza di assegnazione; inapplicabilità della disciplina dell'espropriazione di beni indivisi; erronea condanna agli interessi commerciali ex d.lgs. n. 231 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria proposta dal coerede contro la società terza pignorata. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte ha chiarito che, nel caso di pignoramento di un credito ereditario confluito nella comunione tra coeredi, l'indicazione del credito nell'atto di pignoramento può risultare dalla causale dell'obbligo del terzo e dalla qualità di coerede del debitore, ma non per questo il pignoramento deve intendersi limitato alla sola quota ereditaria dell'esecutato se tale limitazione non è stata espressamente individuata. Il pagamento dell'intera somma al creditore assegnatario, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., ha estinto il credito pignorato e non ha dato titolo al coerede per pretendere dalla terza pignorata la restituzione pro quota; eventuali regolazioni interne tra coeredi spettano invece in sede divisionale.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione determina l'obbligo del terzo di versare al creditore assegnatario le somme dovute, con effetto liberatorio nei limiti dell'effettivo pagamento.

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata dichiarazione del terzo pignorato e alle conseguenze nel procedimento esecutivo.

  • art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c.

    l'indicazione del credito pignorato è requisito di contenuto-forma dell'atto di pignoramento; può essere anche generica purché consenta di individuare il credito aggredito.

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare l'accertamento incidentale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per lamentare l'omesso effettivo accertamento del diritto del coerede.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per censurare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 124 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte precisa che la questione rilevante è la natura del credito e la sua appartenenza alla comunione ereditaria.

  • art. 752 c.c.

    la regola della divisione automatica ipso iure riguarda i debiti ereditari, non i crediti.

  • art. 727 c.c.

    i crediti del de cuius sono inclusi nella formazione delle porzioni divisionali, dunque partecipano alla comunione ereditaria.

  • art. 757 c.c.

    i crediti cadono nella comunione ereditaria sin dall'apertura della successione.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato solo come base del tasso di interessi domandato; la relativa censura è rimasta assorbita e la Corte non si è pronunciata nel merito.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito ereditario, il credito del de cuius entra nella comunione ereditaria e può essere aggredito in quanto tale; l'atto di pignoramento può individuarlo mediante la causale dell'obbligo del terzo e l'allegazione della qualità di coerede del debitore esecutato.
  • I crediti ereditari, a differenza dei debiti ereditari, non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione delle quote; essi fanno parte della comunione ereditaria fino alla divisione.
  • Ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune oppure la sola quota di sua spettanza, ma in quest'ultimo caso la quota deve essere specificamente indicata e resta comunque il credito nella sua unitarietà sino alla divisione.
  • Il terzo pignorato che esegua il pagamento in conformità all'ordinanza di assegnazione estingue validamente il proprio debito verso l'esecutato ed è liberato; eventuali contestazioni tra coeredi sulla ripartizione interna delle somme non possono essere fatte valere nei confronti del terzo che ha adempiuto.
  • In assenza di una chiara limitazione del pignoramento alla sola quota ereditaria del debitore, il terzo può legittimamente utilizzare l'intera somma dovuta per adempiere all'ordine del giudice dell'esecuzione.
  • Le questioni relative alla ripartizione tra coeredi delle somme riscosse o utilizzate per soddisfare un debito di uno di essi attengono alle operazioni divisionali o ai rapporti interni tra coeredi, non alla responsabilità del terzo pignorato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziDivisione ereditaria
RamiEsecuzioniSuccessioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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