Cassazione Civile, Ordinanza n. 08830/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per l'accisa ritenuta dovuta su quantitativi di alcol etilico sottratti in occasione di due furti avvenuti, a breve distanza di tempo, presso un deposito fiscale della società contribuente. In appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado favorevole alla società, sul rilievo che, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, il depositario autorizzato risponde dell'immissione del prodotto nel circuito commerciale anche quando la sottrazione sia avvenuta in relazione a un regime sospensivo di accisa; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato anche l'assenza di un sistema di videosorveglianza idoneo a individuare i responsabili. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione di norme interne, della direttiva 2008/118, della Carta dei diritti fondamentali UE, della CEDU e della Costituzione; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione degli artt. 7 e 8 della direttiva 2008/118; richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per asserita illegittimità di norme del d.lgs. n. 48/2010 e del d.lgs. n. 504/1995; deduzione, in via subordinata, del contrasto con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva. La tesi della ricorrente era che imporre l'accisa anche in caso di furto incolpevole e non evitabile integrerebbe una responsabilità tributaria assoluta e sproporzionata, lesiva del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia UE, la responsabilità del depositario autorizzato nel regime sospensivo delle accise ha natura oggettiva e non dipende dalla colpa, ma dal ruolo assunto nell'attività economica e nel circuito di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Ha affermato che il solo fatto illecito di terzi non esonera dal pagamento dell'accisa, salvo che si sia verificata la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Ha escluso la sussistenza di controlimiti costituzionali o convenzionali, reputando compatibile tale disciplina con il principio di proporzionalità e con la tutela della proprietà, in ragione degli interessi pubblici di rilievo superiore connessi al buon funzionamento del mercato interno e alla lotta contro frodi, evasione e abusi. Ha inoltre negato la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come base del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 267 TFUE
richiamato per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi ritenuto non necessario
norma nazionale sulla disciplina delle accise, interpretata in senso conforme alla responsabilità oggettiva del depositario autorizzato nel regime sospensivo
artt. 7 e 8 direttiva 2008/118/CE
interpretati come compatibili con un regime di responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa
art. 14, paragrafo 1, primo periodo, direttiva 2008/118/CE
la nozione di 'perdita' non può essere estesa allo svincolo irregolare dal regime sospensivo, perché ciò indebolirebbe la responsabilità oggettiva del depositario
artt. 17 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati per sostenere la tutela del diritto di proprietà e la necessità di proporzionalità, ma ritenuti non ostativi alla disciplina delle accise
art. 1 Primo Protocollo addizionale alla CEDU
evocato per censurare la sproporzione dell'obbligo fiscale, ma la Corte ritiene prevalenti gli interessi pubblici perseguiti dalla disciplina unionale
artt. 42, 53 e 117 Cost.
invocati per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina, ma la Corte esclude il contrasto con i principi costituzionali
art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 48 del 2010
norma che ha espunto l'esclusione da accisa per i beni oggetto di furto; la questione di legittimità è stata ritenuta infondata
norme interne sulla disciplina delle accise invocate come costituzionalmente illegittime, ma ritenute compatibili con il sistema
artt. 3 e 53 Cost.
parametri evocati per denunciare irragionevolezza e difetto di capacità contributiva, esclusi dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel regime sospensivo delle accise, il depositario autorizzato risponde in modo oggettivo dell'immissione irregolare dei prodotti nel circuito commerciale, senza che sia necessario accertarne la colpa.
- Il fatto illecito di terzi non esonera di per sé dal pagamento dell'accisa, salvo che abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto.
- La nozione di 'perdita' ai fini della disciplina delle accise non può essere interpretata in modo da ricomprendere anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, perché ciò comprometterebbe il ruolo centrale del depositario e gli obiettivi di contrasto a frodi ed evasione.
- La disciplina unionale sulle accise, letta in combinazione con quella nazionale, è compatibile con il principio di proporzionalità e con la tutela della proprietà, poiché bilancia l'interesse individuale del depositario con interessi pubblici di rango superiore quali il buon funzionamento del mercato interno e la riscossione dei tributi.
- Non sussistono controlimiti costituzionali o convenzionali che impediscano l'applicazione del regime oggettivo di responsabilità del depositario autorizzato nelle ipotesi di sottrazione non distruttiva dei prodotti soggetti ad accisa.
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