Sentenza n. 1317/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Ravenna di diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha negato sia il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il rinnovo del permesso ordinario per lavoro. Ha dedotto plurime violazioni di legge, anche in relazione alla tutela della vita familiare, dei minori, del lavoro e del giusto processo, sostenendo l'insussistenza di una pericolosità sociale attuale e valorizzando il lungo soggiorno regolare in Italia dal 1998, il radicamento familiare e lavorativo, la presenza di una figlia minore e di familiari regolarmente soggiornanti o cittadini italiani. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e travisamento dei fatti, contestando il rilievo attribuito a due condanne risalenti al 2013 e al 2015 e a procedimenti penali ancora pendenti, ritenuti infondati e originati da una denuncia calunniosa. La Questura aveva fondato il diniego sui precedenti per lesioni personali e rapina e per cessione illecita di stupefacenti, nonché su recenti vicende relative a maltrattamenti in famiglia, violazioni di obblighi di assistenza familiare e violazioni di misure di allontanamento e divieto di avvicinamento, sulle ripetute violazioni di misure cautelari e sull'avviso orale del Questore.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale titolo ha natura lato sensu premiale e rappresenta un punto di arrivo del percorso di integrazione; il suo rilascio può essere negato quando il quadro personale evidenzi una non adeguata integrazione e una pericolosità incompatibile con il titolo. Nel caso concreto, la motivazione amministrativa è stata ritenuta ampia, puntuale, congrua, logica e proporzionata, in ragione non soltanto delle condanne risalenti, ma soprattutto delle recenti e gravi vicende di violenza domestica, delle misure cautelari ancora in corso, delle reiterate violazioni delle prescrizioni, dell'arresto e dell'avviso orale. Il giudice ha precisato che, ai fini del diniego del permesso di lungo periodo, possono rilevare anche elementi di polizia e la condizione di indagato o imputato, senza necessità di una sentenza penale definitiva di condanna. Il TAR ha invece ritenuto illegittimo il diniego del rinnovo del permesso ordinario temporaneo per lavoro. Gli elementi negativi, pur ostativi al titolo di lungo periodo, non sono stati considerati sufficienti, all'esito del bilanciamento con il radicamento familiare e lavorativo, a precludere anche il rinnovo temporaneo del titolo già posseduto. La motivazione è stata ritenuta carente su questo specifico profilo. Il decreto è stato quindi parzialmente annullato nella parte relativa al diniego del permesso ordinario per lavoro, con obbligo della Questura di riesercitare il potere valutando meglio le ragioni personali, familiari e lavorative. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Il diniego o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutato alla luce della situazione personale dello straniero e del quadro concreto di pericolosità e integrazione emergente dagli atti.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce un titolo di natura lato sensu premiale, il cui rilascio può essere negato in presenza di un quadro personale incompatibile con un adeguato livello di integrazione e con la permanenza stabile qualificata.
La posizione familiare e la presenza di figli minori rientrano nel bilanciamento delle ragioni personali e familiari dello straniero.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare è stata richiamata quale parametro da considerare nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza e di controllo dell'immigrazione.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con l. 176/1991
L'interesse del minore è stato richiamato quale elemento rilevante nella valutazione della posizione dello straniero genitore.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere fondato su un quadro complessivo di elementi indicativi di pericolosità sociale e di non adeguata integrazione, comprendente anche informazioni di polizia, misure cautelari in corso e la qualità di indagato o imputato, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva di condanna.
- La valutazione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere concreta, attuale, puntualmente motivata e proporzionata, considerando sia i precedenti penali sia le condotte recenti e la loro incidenza sull'integrazione dello straniero.
- Gli stessi elementi negativi che legittimano il diniego del titolo di lungo soggiorno non determinano automaticamente anche il diniego del rinnovo del permesso temporaneo per lavoro: l'amministrazione deve svolgere un distinto bilanciamento con il radicamento familiare e lavorativo dello straniero e motivare specificamente la necessità di negare anche il titolo ordinario.
- Quando il diniego del permesso ordinario temporaneo non considera adeguatamente la durata del soggiorno, l'attività lavorativa, i legami familiari e la presenza di figli minori, il provvedimento è illegittimo per carenza motivazionale e deve essere annullato limitatamente a tale profilo, con riedizione del potere amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →