Cassazione Penale, Sentenza n. 27580/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (asserite contraddizioni, assenza di partecipazione all'ideazione e all'esecuzione dell'omicidio, riferimenti solo a confidenze occasionali), la valutazione delle prove materiali (tracce di sparo sui caschi), l'omessa acquisizione/valutazione di perizie (fonica e antropometrica) e di testi, omissioni istruttorie, la mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, la quantificazione di recidiva e continuazione, nonché il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e della minima partecipazione; deduceva inoltre vizi nelle ordinanze che hanno rigettato richieste probatorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente riguardassero valutazioni e giudizi sul compendio probatorio e non errori di percezione dei fatti, rientrando dunque nell'ambito dell'errore di giudizio escluso dall'art. 625-bis; è stato altresì riunito un procedimento duplicato (RG 161/2023). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto è limitato agli errori di percezione/fatto puri; non può essere utilizzato per impugnare valutazioni o apprezzamenti di merito sulle risultanze probatorie
L'eventuale contestazione sull'applicazione dell'aggravante di tipo associativo costituisce, nella sostanza, una valutazione di merito non sanabile con il ricorso per errore di fatto
Giurisprudenza: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686
Principio secondo cui, quando la causa dell'errore non è una mera errata percezione ma la decisione contiene valutazioni, si configura un errore di giudizio e non un errore di fatto, rendendo inammissibile il ricorso straordinario
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (Macrì)
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981
Conferma che l'errore di fatto non è configurabile quando il presunto errore discende da valutazioni giuridiche su circostanze di fatto correttamente percepite
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 (Spadini)
Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667
Ulteriore richiamo al principio che limita il ricorso straordinario per errore di fatto agli errori percettivi e non al sindacato delle valutazioni probatorie
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori fattuali chiari, oggettivi e di percezione (es. dati materiali errati o omissioni oggettive nella sentenza), non per contestazioni della valutazione delle prove.
- Le doglianze sull'attendibilità di collaboratori di giustizia, sulle contraddizioni fra dichiarazioni o sulla congruità della motivazione sono tipicamente questioni di merito e non possono essere rimesse al rimedio straordinario per errore di fatto.
- Per rendere ammissibile un ricorso di questo tipo occorre documentare in modo incontrovertibile un errore materiale o una palese dimenticanza di fatti rilevanti nel provvedimento impugnato (es. dati processuali incompatibili con quanto riportato in sentenza).
- Le questioni relative alla mancata acquisizione di specifiche prove o alla valutazione di perizie devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; il rimedio straordinario non è il percorso per rinnovare una critica valutativa già decisa.
- Quando si contestano qualificazioni giuridiche (aggravanti/attenuanti, recidiva, continuazione) bisogna considerare che spesso si tratta di sindacato di diritto o di valutazione che rende il ricorso per errore di fatto inammissibile; si valuti invece il ricorso per cassazione o altri rimedi ordinari quando pertinenti.
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