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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35611/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2017, contestando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato e la partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti, con ripresa a tassazione anche per fatture ritenute false o non corrispondenti a operazioni reali. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione ritenendo che l'Ufficio avesse fornito elementi indiziari idonei a fondare una presunzione semplice di inesistenza delle operazioni e di inesattezza delle indicazioni rilevanti ai fini della detrazione. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni senza analizzare l'attività concretamente svolta, la struttura aziendale e la necessità dei noleggi di mezzi d'opera; inoltre ha lamentato l'omesso esame di documenti depositati. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che vi fosse stata un'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile anche la memoria ex art. 380-bis c.p.c. perché sottoscritta da soggetto privo di procura speciale e non abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Nel merito dei motivi, ha giudicato il secondo inammissibile perché diretto in realtà contro l'avviso di accertamento e non contro la sentenza impugnata; comunque ha osservato che la CTR non aveva invertito l'onere probatorio, avendo ritenuto assolto dall'Ufficio il proprio onere di dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Ha ritenuto inammissibile anche il primo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e a censurare il convincimento del giudice di merito; ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato la consulenza prodotta dalla contribuente e che il ricorso richiamava in modo generico altra documentazione, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La conseguenza è stata la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    La memoria è inammissibile se sottoscritta da soggetto privo di valida procura speciale e non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    artt. 83, comma 3 e 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    La sottoscrizione dell'atto difensivo richiede soggetto munito di procura speciale e legittimato a patrocinare innanzi alle magistrature superiori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    inammissibilmente, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico e localizzare gli दस्तumenti su cui si fonda; il richiamo generico a documenti è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Non è consentito in cassazione contestare il convincimento del giudice di merito o chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    violazione dell'art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice di merito ritiene che l'Amministrazione abbia assolto al proprio onere dimostrando l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione ... dell'art.115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.

  • art. 53 Cost.

    violazione e falsa applicazione ... dell'art. 53 Cost.

    La censura è evocata dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della ripresa fiscale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale norma.

  • art. 8 del D.L. n. 16/2012

    violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012

    La norma è richiamata come parametro della censura del contribuente, senza che la Corte ne offra una distinta interpretazione nel merito.

  • art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000

    violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo su di essa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'unico oggetto del sindacato è la sentenza impugnata; è quindi inammissibile il motivo che attacchi direttamente l'atto impositivo o altri atti del procedimento anziché la decisione di merito.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di criticare la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito né di sollecitare una rivalutazione del fatto.
  • Non si configura inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito accerta che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto al proprio onere dimostrando, anche mediante presunzioni, l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.
  • In cassazione il richiamo a documenti o atti processuali deve essere specifico e localizzato; il rinvio generico alla documentazione di causa rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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