Cassazione Civile, Ordinanza n. 15362/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si deduceva la violazione degli artt. 4 d.lgs. 261/1999, 1, comma 57, lett. b), L. 124/2017, 16 d.lgs. 546/1992 e 156, 160, 291 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello a mezzo poste private non dovesse essere considerata inesistente, soprattutto alla luce della regolare costituzione della controparte. La Corte ha però verificato d'ufficio la tempestività dell'appello e ha rilevato che mancava prova certa della data di spedizione/notifica dell'atto; il prospetto prodotto non era attendibile perché proveniente da un operatore privo di poteri certificativi. Risultava inoltre che la costituzione della società appellata era avvenuta solo molti anni dopo il deposito della sentenza di primo grado, oltre il termine lungo applicabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il dispositivo della sentenza impugnata. Tuttavia ha corretto la motivazione della CTR: l'inammissibilità dell'appello non derivava dall'inesistenza della notifica eseguita tramite posta privata, ma dalla sua tardività, poiché non era stata dimostrata la tempestiva proposizione dell'appello. Le spese della fase di legittimità sono state compensate, in considerazione del sopravvenuto consolidarsi del principio delle Sezioni Unite sulla notificazione a mezzo poste private.
Norme richiamate
richiamato insieme alla disciplina sulle notificazioni tramite operatori postali privati; la Corte ribadisce che nel periodo considerato la notifica dell'atto giudiziario tramite operatore privato non è inesistente ma nulla, in assenza di titolo abilitativo.
art. 1, comma 57, lett. b), L. 124/2017
richiamato per il regime introdotto dalla riforma del 2017 in materia di notificazioni e servizi postali.
norma processuale tributaria sulle notificazioni degli atti del processo tributario.
richiamati dal ricorrente in tema di nullità/sanatoria degli atti di notificazione e rinnovazione della notifica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per cassazione prospettato come violazione processuale.
è richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado.
utilizzato per affermare l'inammissibilità dell'appello tardivo nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non incide sulla verifica della tempestività dell'impugnazione quando manca la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore postale.
- Ai fini della tempestività dell'appello, la prova della data di notificazione incombe su chi propone l'impugnazione; se manca una certificazione attendibile della spedizione, l'appello può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla tempestività dell'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio e la costituzione della controparte non sana l'eventuale decadenza derivante dal mancato rispetto del termine di impugnazione.
- Quando il giudice di merito fonda l'inammissibilità su una ragione giuridicamente errata ma il dispositivo è corretto per un diverso motivo emerso dagli atti, la Cassazione può confermare il dispositivo correggendo la motivazione.
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