Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33751/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta a ottenere il pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta, insieme ad altri due professionisti, in una causa civile contro una banca. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto, sulla base delle prove raccolte, che tra i tre avvocati fosse stato pattuito un unico compenso da ripartire in parti uguali e che non fosse stata provata la pattuizione, con i clienti, di un onorario superiore a quello liquidato a carico della parte soccombente nel giudizio presupposto. La sentenza di primo grado non aveva deciso sulla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalle convenute per asserito inadempimento. In appello il professionista lamentava anche la regolazione delle spese, sostenendo che la mancata pronuncia sulla riconvenzionale dovesse condurre a ritenere le controparti soccombenti o comunque a disporre la compensazione per soccombenza reciproca. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 346, 306, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la riconvenzionale rinunciata per mancata impugnazione dell’omessa pronuncia, oppure implicitamente rigettata, con conseguente soccombenza reciproca e almeno parziale compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la mancata decisione del primo giudice sulla domanda riconvenzionale non vale come implicito rigetto e, comunque, non incide sulla soccombenza dell’attore né gli arreca un concreto pregiudizio idoneo a fondare la censura in cassazione solo in funzione del diverso governo delle spese. Ha inoltre ribadito che la compensazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente aveva agito personalmente in cassazione; la norma è richiamata solo per indicare la difesa personale, senza specifiche questioni interpretative.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza impone la condanna alle spese della parte totalmente soccombente; non vi è violazione quando il giudice di merito non compensa le spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione in appello della domanda riconvenzionale è evocata dal ricorrente, ma la Corte esclude che da ciò derivi un pregiudizio utile a censurare il regolamento delle spese.

  • art. 306, comma 4, c.p.c.

    L’acquiescenza alla sentenza di primo grado non è equiparabile, di per sé, a espressa rinuncia agli effetti processuali richiamati dalla norma.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo non supera il filtro di ammissibilità perché si pone in contrasto con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è assunta in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di definizione in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla regolazione delle spese non può fondarsi sul solo rilievo che una domanda riconvenzionale non sia stata esaminata in primo grado, quando tale omissione non comporti un concreto pregiudizio sulla soccombenza della parte ricorrente.
  • La mancata pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale non equivale, di per sé, a un implicito rigetto della stessa.
  • L’acquiescenza del convenuto alla decisione di primo grado non integra automaticamente una rinuncia espressa agli effetti processuali della domanda non decisa.
  • La compensazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato espressamente sul mancato esercizio di tale potere.
  • Non è richiesto un rapporto di stretta proporzionalità tra l’esito delle domande e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.