Cassazione Civile, Ordinanza n. 09737/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di pagamento di un contributo comunitario PAC, inizialmente accolta dal Giudice di pace di Roma nei confronti di AGEA per euro 217,39 oltre interessi e spese. In appello, il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere per euro 209,01, perché già versati da AGEA, e ha condannato l’Agenzia al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione limitatamente al periodo 21 marzo-30 maggio 2007 su tale somma, respingendo il resto della domanda e disponendo la restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto in appello; ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 83 c.p.c. per asserita inesistenza di valida procura alle liti di AGEA, poiché in appello l’ente aveva nominato un avvocato del libero foro in sostituzione dell’Avvocatura dello Stato con delibera generale per un numero indeterminato di controversie; 2) violazione dell’art. 336 c.p.c. per la condanna alla restituzione di somme che, secondo il ricorrente, non sarebbero mai state pagate; 3), 4) e 5) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis c.p.c., richiamando il principio per cui AGEA non ha l’obbligo ma soltanto la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una circostanza di merito non scrutinabile in sede di legittimità, osservando anche che la statuizione restitutoria del Tribunale aveva natura dichiarativa ed eventuale quale conseguenza automatica della esclusione del credito residuo; ha ritenuto inammissibili i motivi sulle spese perché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la compensazione. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di cassazione per mancanza di difese dell’intimata. È stato inoltre richiamato l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
La doglianza sulla procura alle liti è stata ritenuta infondata/inammissibile perché AGEA può avvalersi facoltativamente dell’Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro; non emerge una nullità della rappresentanza processuale per il solo conferimento a difensore esterno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state formalmente incanalate nel vizio di violazione di legge, ma la Corte ha qualificato i motivi come inammissibili perché, in realtà, miravano a rimettere in discussione accertamenti di merito o statuizioni adeguatamente motivate.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della facoltà, e non dell’obbligo, per AGEA di farsi patrocinare dall’Avvocatura dello Stato.
La censura sulla restituzione è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; la statuizione del giudice di appello è stata letta come conseguenza automatica ed eventuale della riforma parziale della decisione di primo grado.
La compensazione delle spese è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, quarto comma, d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165
Per AGEA è prevista la mera facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È richiamato quale norma sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, applicabile facoltativamente ad AGEA.
Massime di principio
- Per AGEA il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato non è obbligatorio, ma facoltativo; pertanto, la costituzione mediante avvocato del libero foro non determina di per sé invalidità della procura o del mandato difensivo.
- In sede di legittimità non è scrutinabile una doglianza che presupponga una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella accertata dal giudice di merito, specie quando la statuizione impugnata dipende da un accertamento fattuale non contestato in modo rituale.
- La statuizione di condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata può avere natura conseguenziale e dichiarativa, come effetto automatico della caducazione del titolo originario per la parte non più dovuta.
- La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile quando la decisione del giudice di merito sulla compensazione risulti sorretta da motivazione sufficiente e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, la regolazione delle spese nel senso di nulla per le spese e la verifica dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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