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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43953/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale per quattro anni, con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 4.000. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 125 c.p.p., artt. 4 e 7 D.lgs. 159/2011) sostenendo l'assenza di attualità della pericolosità sociale: i fatti contestati risalgono al periodo 2014-2017 e si era verificato un periodo di detenzione, per cui il giudice avrebbe dovuto valutare concretamente la persistenza del pericolo di recidiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproducesse censure già svolte in appello e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata sull'attualità della pericolosità, valorizzando il ruolo apicale del ricorrente nelle associazioni criminali, il consistente curriculum di reati di narcotraffico (tra cui il recupero di 130 kg e 133 kg di cocaina e condanne a pene rilevanti: 16 anni, 17 anni e 14 anni per specifici fatti), i collegamenti con la 'ndrangheta e l'assenza di elementi contrari. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui in Cassazione, in materia di misure di prevenzione, è consentito impugnare solo violazioni di legge e la motivazione è sindacabile in sede di legittimità solo se inesistente o meramente apparente in senso radicale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 4 comma 1 lett. b)

    Regola la pericolosità sociale qualificata; la Corte ha ritenuto che i fatti e la posizione apicale del ricorrente integrassero il requisito per l'applicazione della misura di prevenzione

  • D.lgs. 159/2011, art. 1 lett. b) e c)

    Definiscono la pericolosità generica; la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente vivesse, anche in parte, dei proventi illeciti e abbia posto in essere condotte idonee a ledere la salute pubblica e la sicurezza

  • D.lgs. 159/2011, art. 10 comma 3

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questa limitazione alla sindacabilità

  • D.lgs. 159/2011, art. 27 comma 2

    Richiamato in relazione alle misure patrimoniali quale riferimento normativo collegato all'art. 10; uso per delimitare le censure ammissibili in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e verifica dell'attualità della pericolosità; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'attualità fosse adeguata e non censurabile in cassazione se non radicalmente carente

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Richiamato dalla Corte per spiegare i limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: sono esclusi i meri vizi di motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente in senso radicale

  • Codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis

    Norma indicata come riferimento ai reati che legittimano la pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto sussistere il sospetto di commissione di tali reati

  • Costituzione, art. 111 sesto comma

    Richiamato per l'esigenza del provvedimento motivato; la Corte ha ribadito che la motivazione costituisce elemento essenziale del provvedimento giurisdizionale

  • D.lgs. 159/2011, art. 7 comma 1

    Richiama l'obbligo di motivazione per i provvedimenti di prevenzione; la Corte ha valutato che tale obbligo fosse assolto dalla Corte territoriale

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione può impugnare solo violazioni di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente in senso radicale
  • L'attualità della pericolosità sociale va valutata concretamente dal giudice di merito e non viene meno automaticamente per il tempo trascorso o per un periodo di detenzione; elementi attuali come ruolo apicale nell'associazione, gravità e numerosità dei reati, consistenza dei profitti illeciti e collegamenti con organizzazioni criminali possono mantenere la prognosi di pericolosità
  • La mera argomentazione del difensore circa il tempo trascorso non è sufficiente a impugnare la misura: è necessario dimostrare l'esistenza di indici concreti che smentiscano la prognosi di recidiva
  • Se il giudice di merito fornisce una motivazione coerente, completa e ragionevole sull'attualità della pericolosità, la Cassazione difficilmente accoglierà la censura, salvo evidente omissione o irragionevolezza estrema
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, occorre produrre elementi positivi e aggiornati (es. reinserimento sociale, lavoro lecita stabile, assenza di contatti con soggetti criminali) che controbilancino gli indizi di pericolosità

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