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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06387/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Nel ricorso ha dedotto: 1) l'erroneità del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, comma 3, c.p., sostenendo che la condotta non integrasse il danneggiamento; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il primo motivo è stato ritenuto anche non consentito, perché non dedotto in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha comunque osservato che l'imputato aveva distrutto anche uno sgabello, fatto non contestato, elemento sicuramente riconducibile al concetto di danneggiamento. Quanto ai profili sanzionatori, la Corte ha ritenuto che il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato dal giudice di merito con riferimento all'entità non esigua del danno e alla gravità dei precedenti.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 3, c.p.

    Norma incriminatrice del danneggiamento; la distruzione di un bene, come uno sgabello, è stata ritenuta rientrare nel concetto di danneggiamento.

  • art. 62, comma 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata ove il danno non sia esiguo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso non dedotto in appello è non consentito in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili motivi non prospettati in appello, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • Ai fini del delitto di danneggiamento, la distruzione di un bene mobile integra la condotta tipica quando determini la lesione o eliminazione della sua integrità materiale.
  • Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, dell'entità non esigua del danno.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice richiama elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la gravità dei precedenti e la consistenza del danno.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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