Cassazione Penale, Sentenza n. 13951/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per estorsione in concorso aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Giaccio lamenta: motivazione manifesta illogicità e apoditticità, mancata valutazione delle sue spiegazioni e del rapporto di conoscenza con la vittima, diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" senza riscontri di comportamenti minacciosi e violazione della regola "oltre ogni ragionevole dubbio". Troise censura: vizio di motivazione nell'individuazione basata su riconoscimento fotografico a distanza di tre anni e mancato riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato, nonostante presunta identità del delitto, contiguità temporale e fonti investigative comuni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, c.1 e 591, c.1, lett. c) cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello che ha fondato la condanna sul racconto della persona offesa e sull'individuazione fotografica, valutata attendibile anche se effettuata a distanza, per la sicura conoscenza preventiva della vittima del Troise. Ha confermato l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nella dimensione oggettiva del "metodo mafioso" (azioni intimidatorie evocative della capacità di un gruppo criminale, indipendentemente dall'appartenenza a un clan). Ha escluso l'ammissibilità di riesaminare in sede di legittimità questioni di fatto quali la continuazione; ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche per la personalità negativa desumibile dalla gravità dei fatti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo mafioso" è stata interpretata in senso oggettivo: applicabile alle condotte che, per modalità esecutive e contesto ambientale, evocano la capacità intimidatoria di un gruppo criminale e l'offerta di "protezione" mafiosa, indipendentemente dall'appartenenza formale dei responsabili al clan
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di ricorso per cassazione siano esposti con la specificità necessaria; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce i vizi rilevabili in cassazione e le regole di ammissibilità dei motivi; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero non consentiti o privi di specificità ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati con specificità e rientrare nelle categorie consentite: motivi generici o non specificati sono dichiarati inammissibili.
- Le valutazioni di fatto (es. attendibilità della vittima, valore probatorio del riconoscimento fotografico, sussistenza della continuazione) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici gravi; la Cassazione non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni probatorie ordinarie.
- Il riconoscimento fotografico effettuato a distanza di tempo può avere valenza probatoria se la vittima aveva pregressa conoscenza dell'individuo e l'individuazione è risultata priva di esitazioni.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata per le modalità intimidatorie e per la richiamata efficacia di protezione mafiosa anche in assenza di prova di appartenenza strutturale al clan; conta la dimensione oggettiva e il contesto sociale in cui l'azione è stata compiuta.
- Le richieste di riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati implicano valutazioni di fatto e criteri di collegamento tra i delitti: se fondate su mera temporalità o su genericità non sono ammissibili in cassazione.
- La dichiarazione d'inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese di giudizio e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende).
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