Cassazione Penale, Ordinanza n. 28448/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tramite difensore non iscritto/abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace che lo aveva ritenuto colpevole del reato di pascolo abusivo e condannato alla pena pecuniaria. Il ricorso era stato sottoscritto e presentato da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, l'atto doveva essere valutato alla luce dell'art. 613 c.p.p.; la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione non sana però il difetto di abilitazione del difensore, che integra causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Individuato come norma incriminatrice del reato di pascolo abusivo oggetto della condanna di merito.
art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000
Rende la sentenza del giudice di pace impugnabile solo con ricorso per cassazione; gli atti erroneamente proposti come appello vengono trasmessi alla Corte di cassazione quale giudice competente.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. nel contesto della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 3 Cost. nel contesto della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Il ricorso in cassazione è inammissibile se proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la conversione dell'atto non sana il difetto dei requisiti soggettivi del difensore.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice di pace è impugnabile solo con ricorso per cassazione, un'eventuale impugnazione erroneamente proposta con diverso mezzo può essere trasmessa alla Corte di cassazione quale giudice competente, ma resta soggetta ai requisiti propri del ricorso per cassazione.
- La conversione dell'atto di impugnazione non sana la mancanza di abilitazione del difensore al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: se il ricorso è firmato da avvocato non cassazionista, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
- Il principio di conservazione degli atti processuali non può essere invocato per derogare ai requisiti formali e soggettivi previsti per ciascun mezzo di impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile equitativamente in presenza di profili di colpa.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede il rispetto non solo del contenuto dell'atto, ma anche della legittimazione tecnica del difensore che lo sottoscrive.
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