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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10176/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata riformata la condanna di merito, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 474, comma 2, c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge penale, sostenendo in sostanza che la decisione impugnata fosse errata nella valutazione del compendio probatorio, ma senza formulare censure specifiche di legittimità; 2) vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deduzione svolta però in termini del tutto assertivi e non correlati al caso concreto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente diretti a una diversa lettura del fatto e delle prove, quindi inammissibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 474, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha introdotto censure idonee a rimetterne in discussione l'applicazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta dedotta in modo generico e non correlato al caso concreto, quindi non scrutinabile favorevolmente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura del fatto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica effettiva alla motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o assertive sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere argomentata in modo concreto e riferito alle peculiarità del caso, non potendo essere proposta in forma meramente astratta o apodittica.
  • La manifesta inammissibilità dell'impugnazione può giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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