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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19983/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo un'inammissibile inversione dell'onere della prova perché la decisione si sarebbe fondata sull'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni anziché sulla prova dell'intestazione fittizia dei veicoli; 2) errata applicazione dell'art. 99, quarto comma, c.p. e carenza motivazionale sulla recidiva, lamentando che la Corte avrebbe usato una formula di stile senza adeguato percorso argomentativo; 3) in subordine, erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione nella negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, avendo la Corte ritenuto l'abitualità della condotta senza considerare la tenuità dell'offesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato che la condanna si basasse unicamente sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente: la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità principalmente sulle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Di Nuzzo e sulle risultanze investigative (anomala titolarità di 18 veicoli, mancanza di documenti di acquisto, contraddizioni e impossibilità di individuare il presunto acquirente), elementi che legittimano inferenze sulla intestazione fittizia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello ha assolto all'onere motivazionale relativo alla recidiva con argomentazione succinta ma adeguata, evidenziando la prosecuzione del disegno criminoso e la maggiore pericolosità del ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l'abitualità della condotta esclude la valutazione di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., anche alla luce dell'esigenza che le condizioni previste dal primo comma (connesse dalla congiunzione "e") concorrano entrambe. In definitiva la Corte ha confermato la condanna per i reati indicati (artt. 48 e 479 c.p.), ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie di reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; la pronuncia conferma l'accertamento della responsabilità in relazione alla fattispecie citata sulla base delle risultanze investigative e testimoniali.

  • art. 479 cod. pen.

    Altro capo di accusa dichiarato provato dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione; la decisione non discute il contenuto normativo ma l'applicazione alle risultanze di causa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare una presunta inversione dell'onere della prova; la Corte ha ricordato che non vi è stata inversione: la condanna è stata supportata da elementi probatori (testimonianza della P.G. e riscontri investigativi) e le eventuali inverosimiglianze delle dichiarazioni del difensore sono state valutate come elemento indiziario in combinazione con altre prove.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Riferimento alle conseguenze della recidiva facoltativa sulla determinazione della pena; la Corte ha osservato che l'onere motivazionale circa la recidiva può essere assolto con argomentazione succinta purché risulti che la condotta costituisce prosecuzione significativa di un processo delinquenziale già avviato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto corretta la negazione della causa di non punibilità perché l'abitualità della condotta esclude la sussistenza della particolare tenuità, anche alla luce della congiunzione 'e' nel primo comma che richiede il cumulo delle condizioni richieste.

Massime di principio

  • La Corte può valorizzare sia le dichiarazioni di polizia giudiziaria sia elementi documentali e comportamentali per fondare la responsabilità: l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del difensore non costituisce di per sé inversione dell'onere della prova se sussistono altri riscontri probatori.
  • La contestazione di vizio motivazionale per l'invocata inversione dell'onere gravita sull'esigenza di evitare una rivalutazione del merito in sede di legittimità: la Cassazione non ammette una mera richiesta di rinnovazione della valutazione probatoria se la decisione impugnata offre argomentazioni ragionevoli e logicamente coerenti.
  • Quanto alla recidiva facoltativa, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente la sua valutazione sia quando la ritiene rilevante sia quando la esclude; tuttavia tale obbligo può essere assolto con argomentazione concisa purché risulti chiaramente la ragione per cui la recidiva incide sulla determinazione della pena (es. prosecuzione del disegno criminoso, spregiudicatezza dell'azione).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede il concorrere di tutte le condizioni previste dal comma 1; la sussistenza di abitualità della condotta è incompatibile con la riconoscibilità della tenuità.
  • In sede di legittimità è improprio chiedere la riconsiderazione globale delle prove: i motivi che mirano a un diverso apprezzamento delle stesse sono inammissibili salvo vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione della decisione impugnata.

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