Cassazione Civile, Sentenza n. 26013/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso di De Fazio contro la sentenza della CTR Calabria (che confermava la CTP Vibo Valentia n.99/2/2007 di dismissione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA 2003). Il ricorrente deduceva in particolare: 1) errore di fatto del giudice di legittimità nell'aver ritenuto non fondata la censura di nullità della sentenza della CTR per mancata sottoscrizione in calce da parte del Presidente (art.36 DPR 546/1992 e artt.132,161 c.p.c.); 2) omessa pronuncia sulla presunta insussistenza di fatture relative a lavori edili/elettrici; 3) errata esclusione dell'applicabilità della norma sopravvenuta (d.l. n.16/2012 conv. in l. n.44/2012) ai fini delle sanzioni.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto richiesto dall'art.395 n.4 c.p.c.: la Corte aveva correttamente identificato la censura come riferita alla mancata sottoscrizione in calce del Presidente e non si è trattato di una svista materiale o di una falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile. La mancata firma è stata valutata come omissione involontaria non idonea a invalidare il provvedimento; le doglianze consistenti in omissioni di pronuncia o in questioni di diritto non sono rimediabili con la revocazione per errore di fatto. Sono state compensate le spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.P.R. 31.12.1992, n.546, art.36
Richiamato dal ricorrente come norma che richiede la sottoscrizione delle decisioni nel processo tributario; la Corte ha considerato la censura basata su art.36 ma ha ritenuto l'omessa firma in calce involontaria e non idonea a determinare la revocazione.
Codice di procedura civile, art.161
Rilevante per la sanabilità delle carenze formali della sentenza emessa in composizione collegiale: la giurisprudenza (Sez. U. n.11021/2014 citata) ha chiarito che la mancanza di una delle firme è un'insufficienza sanabile ai sensi dell'art.161, primo comma, e non necessariamente una nullità insanabile.
Codice di procedura civile, art.132
Richiamato insieme ad altre norme del c.p.c. come applicabile per analogia al processo tributario ai fini dei requisiti formali delle sentenze.
Codice di procedura civile, art.395 n.4
Disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte ha applicato la nozione restrittiva secondo cui l'errore deve essere una falsa percezione della realtà o una svista materiale evidente, oggettiva e decisiva; tale requisito non è stato dimostrato dal ricorrente.
Codice di procedura civile, art.391-bis
Norma richiamata come base procedurale per il ricorso per revocazione nei confronti delle decisioni della Corte di Cassazione.
Codice di procedura civile, art.360 primo comma n.4
Norma utilizzata nel ricorso per cassazione originario (v. rimando nel motivo del ricorrente); la Corte osserva che le censure di diritto lamentate non costituiscono oggetto idoneo della revocazione per errore di fatto.
D.L. n.16/2012 conv. in L. n.44/2012
Norma sopravvenuta richiamata dal ricorrente in relazione alle sanzioni; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura in questa sede revocatoria in quanto si tratta di un errore o diversa interpretazione di diritto non sanabile con la revocazione per errore di fatto.
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Citato dalla Corte per registrare l'esistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. è uno strumento molto limitato: è ammessa solo per errori di fatto oggettivi, evidenti e decisivi (svista materiale o falsa percezione della realtà) e non per divergenze interpretative o errori di diritto.
- La mancata sottoscrizione di una sentenza collegiale richiede un esame concreto: dopo le Sezioni Unite (sent. n.11021/2014) la mancanza di una delle firme è generalmente considerata un'insufficienza sanabile ai sensi dell'art.161 c.p.c., e non sempre una nullità insanabile.
- Le doglianze che riguardano omissioni di pronuncia o errori di diritto nella motivazione o nell'applicazione di norme sopravvenute non sono rimediabili con la revocazione per errore di fatto contro sentenze di legittimità; occorrono altri rimedi o mezzi di impugnazione nei termini e nelle forme previsti.
- Nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le regole del codice di procedura civile in materia di forma e sottoscrizione delle decisioni (es. artt.132 e 161 c.p.c. e art.36 DPR 546/1992): tuttavia la valutazione della sanabilità di eventuali carenze resta rimessa al giudice sulla base della natura dell'omissione (involontaria vs. sostanziale).
- Chi deduce la nullità per mancata sottoscrizione deve dimostrare che si tratta di un vizio evidente e immediatamente rilevabile dai documenti di causa; se la questione richiede valutazioni interpretative non emergenti in modo palese dai documenti, la revocazione per errore di fatto è inammissibile.
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