Cassazione Penale, Sentenza n. 37148/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza di appello per omissione/errata indicazione del numero e degli estremi della sentenza di primo grado; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle prove e delle testimonianze, con contestazione della attendibilità dei testi e della ricezione in parte delle argomentazioni del Tribunale; (3) vizio di motivazione e insufficiente prova del dolo, con richiesta di riclassificazione dei fatti da delitto di mediazione illecita (art. 346-bis c.p.) a delitto di truffa, sostenendo l'assenza di prova che l'imputato potesse influenzare concretamente le decisioni degli organi giudiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo è generico e non indica una lesione concreta o la tassativa causalità della nullità; il secondo è generico e non contiene una critica argomentata e puntuale alla motivazione di merito (violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. sul contenuto del motivo); il terzo è privo di specificità: la Corte d'appello ha ritenuto provate le relazioni dell'imputato con pubblici ufficiali e l'effettiva percezione di somme quale mediazione/"regalini" per rallentare la vendita all'asta, non emergendo artifici o false rappresentazioni tipiche della truffa. Conseguenza: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al delitto contestato: la condotta è stata qualificata come mediazione illecita/indebita remunerazione per intervenire sull'attività di un pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di tale reato sulla base delle relazioni e delle somme percepite.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Uso giurisprudenziale per richiedere che i motivi di impugnazione siano specifici e argomentati: motivi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
principio di tassatività delle nullità
Le nullità devono essere specificamente indicate e collegare l'errore alla lesione di un diritto concreto; una generica deduzione di nullità è inammissibile.
Massime di principio
- I motivi in Cassazione devono essere specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono il dissenso; affermazioni generiche portano all'inammissibilità.
- Le censure di nullità processuale richiedono di indicare esattamente la norma violata, l'errore materiale e la concreta lesione subita; il principio di tassatività delle nullità è stringente.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova consentendo la revisione solo se sono indicate vizi giuridici specifici della motivazione; contestare la credibilità dei testi in termini generici non è sufficiente.
- Per ottenere una riclassificazione del fatto (es. da mediazione illecita a truffa) è necessario dimostrare elementi probatori concreti che supportino gli elementi costitutivi della nuova fattispecie (falsa rappresentazione, artifici o inganni), non basta l'assenza di prova di capacità di influenza.
- Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.
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