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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4792/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. per presunto "errore percettivo" della Corte di merito: il teste collaboratore aveva indicato che l'agguato era stato commesso con una moto Honda Transalp nella disponibilità dell'Agretti in epoca 2004, mentre il certificato cronologico del PRA riportava immatricolazione del mezzo il 16/06/2005. La difesa sosteneva che la Corte aveva ignorato o equivocato questo dato documentale decisivo, considerando l'iscrizione al PRA e i controlli successivi al delitto come meri dati formali che non escluderebbero la disponibilità del mezzo in epoca precedente; con motivi aggiunti la difesa ha poi richiamato il valore di certificazione del certificato cronologico del PRA e ribadito l'inesatta percezione del dato documentale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che quanto dedotto dalla difesa attiene a valutazione degli elementi di prova e non a un errore percettivo evidente (svista o equivoco immediatamente riscontrabile) come richiesto dall'art. 625-bis c.p.p. La giurisprudenza richiede che l'errore di fatto sia di chiara e immediata rilevabilità nella lettura degli atti; quando la causa dell'errore non sia esclusivamente una fuorviata rappresentazione percettiva ma comprenda valutazioni, si tratta di errore di giudizio non sanabile con il rimedio straordinario. Perciò sono dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti (art. 585, comma 4 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta restrittivamente il rimedio, ammettendolo solo per errori percettivi evidenti (svista o equivoco) che siano immediatamente riscontrabili e direttamente influenti sulla decisione, escludendo l'uso del rimedio per mere contestazioni di valutazione probatoria o errori di giudizio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nei limiti della esposizione del motivo; utilizzata per motivare la sintesi della doglianza nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, sono inammissibili anche i motivi nuovi; la Corte applica questa regola al ricorso per cassazione, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti conseguentemente all'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Richiamato dalla giurisprudenza come parametro interpretativo della nozione di errore di fatto (con riferimento all'analoga disciplina civile), per sostenere che l'errore di fatto è circoscritto a percezioni errate immediatamente riscontrabili e non include valutazioni probatorie.

  • art. 395 cod. proc. civ.

    Richiamato a supporto della nozione di errore di fatto nella giurisprudenza, come termine di confronto per delimitare l'ambito di applicazione del rimedio straordinario penale: non ricomprende errori di giudizio o interpretazione normativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso soltanto per errori percettivi evidenti (svista o equivoco) che risultino direttamente e immediatamente dalla lettura degli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie.
  • Se l'errore denunciato richiede ricostruzioni, argomentazioni o rivalutazioni del materiale probatorio per dimostrarne la portata decisiva, la doglianza rientra nell'errore di giudizio ed è inammissibile con il rimedio straordinario.
  • I dati ufficiali (es. certificato cronologico del PRA) costituiscono elementi documentali che la corte può valutare nel contesto probatorio; per impugnare la loro valutazione in Cassazione straordinaria occorre dimostrare una palese e immediata svista nella lettura degli atti, non la semplice discrepanza interpretativa.
  • L'inammissibilità del motivo principale comporta automaticamente l'inammissibilità dei motivi nuovi o aggiunti presentati successivamente (art. 585, comma 4 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe: 1) individuare e segnalare con precisione la svista formale o l'equivoco testuale nella motivazione che sia immediatamente riscontrabile dagli atti; 2) se non vi è una svista formale, impugnare la valutazione probatoria con i rimedi ordinari (impugnazioni di merito) piuttosto che con il rimedio straordinario; 3) documentare concretamente la decisività dell'errore rispetto all'esito del giudizio.

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