Cassazione Penale, Ordinanza n. 33015/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato ex art. 336 c.p. e disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. Il ricorso verteva sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'art. 337 c.p. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché priva di concreto interesse ad agire, sostanzialmente ripetitiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito e comunque generica, in quanto non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È la fattispecie ritenuta integrata nella sentenza impugnata e oggetto della condanna confermata in fatto, non essendo stata superata la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.
Norma evocata dal ricorrente quale corretta qualificazione giuridica alternativa dei fatti; la Corte non la applica nel merito, rilevando l'inammissibilità della censura.
È richiamata indirettamente dalla statuizione finale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da un interesse concreto e da una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre questioni già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi realmente con le argomentazioni decisive della decisione impugnata.
- La genericità del motivo, specie quando non evidenzi un errore giuridico o un effettivo vizio della motivazione, legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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