Cassazione Penale, Sentenza n. 36219/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava cinque profili: 1) mancata notifica al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d'appello; 2) mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; 3) mancata notifica del decreto che dispone il giudizio e vizi relativi alla dichiarazione di assenza dell'imputato detenuto; 4) revoca, da parte del giudice di primo grado, dell'ordinanza ammissiva dell'esame dei testi a difesa; 5) vizio di qualificazione e travisamento della prova: la condotta (aver dichiarato al giudice, in udienza di convalida, di non essere percettore di reddito di cittadinanza) sarebbe stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 496 c.p., mentre i fatti e le circostanze farebbero rientrare l'ipotesi in altra fattispecie, e inoltre le dichiarazioni impugnate sarebbero state rese senza i previsti avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto ex art. 495 c.p. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione resa dall'imputato in udienza di convalida (riguardante informazioni previste dall'art. 21 disp. att. c.p.p.) fosse stata acquisita senza che gli fossero stati previamente formulati gli avvertimenti prescritti dall'art. 64, comma 3, c.p.p., e che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023, tali dichiarazioni sono inutilizzabili. Poiché le dichiarazioni inutilizzabili erano il fondamento della condanna, la Corte ha annullato perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
Norma originariamente richiamata per la falsificazione di dichiarazioni non attinenti a un atto pubblico; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la fattispecie fosse residuale e non applicabile, essendo la condotta più attinente all'art. 495 c.p.
Riqualificazione operata dalla Corte: riguarda le false attestazioni sulle qualità personali rese a un pubblico ufficiale o comunque per garantire le qualità dell'interessato. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione resa in udienza di convalida rientrasse in questa fattispecie.
art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte costituzionale (sent. n. 111/2023) ha dichiarato l'illegittimità della parte che non prevede che gli avvertimenti debbano essere rivolti direttamente alla persona prima che venga richiesta l'informazione. Per effetto della pronuncia costituzionale, le dichiarazioni rese senza tali avvertimenti sono inutilizzabili.
art. 21 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevanza delle informazioni richieste (es. sulle condizioni personali e reddituali) che, se richieste senza i previsti avvertimenti, producono dichiarazioni inutilizzabili ai sensi della giurisprudenza costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 111 del 6 aprile 2023
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parti degli art. 64 c.p.p. e art. 495 c.p.: le dichiarazioni rese senza i necessari avvertimenti non sono utilizzabili e non può essere esclusa la non punibilità per false dichiarazioni rese in tale contesto.
art. 601 e 178 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nei motivi di ricorso (sopraggiunti, difetti di notifica e regolarità del processo); la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi processuali, concentrando la decisione sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 64 c.p.p./Corte cost.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato in assenza dei previsti avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., quando riguardano informazioni previste dall'art. 21 disp. att., sono inutilizzabili a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023; se tali dichiarazioni costituiscono elemento decisivo della prova, la condanna deve essere annullata.
- Le false attestazioni concernenti qualità personali richieste al fine di accertare lo status dell'interessato si inquadrano normalmente nell'art. 495 c.p. e non residualmente nell'art. 496 c.p.; è necessario valutare la natura della dichiarazione e la sua finalità rispetto all'attività del pubblico ufficiale.
- Se il vizio di utilizzabilità delle dichiarazioni annulla l'unica base probatoria essenziale, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio perche il fatto non sussiste; diversamente, può disporre il rinvio per nuovo giudizio se esistono elementi sostanziali residui.
- I profili processuali formali (mancate notifiche, ecc.) devono essere specificamente dimostrati idonei a ledere il diritto di difesa o a incidere sulla validità del giudizio per ottenere l'annullamento, mentre le violazioni di diritti fondamentali collegati alle garanzie dell'indagato (come l'omissione degli avvertimenti) sono di per sé decisivi se incidono sulla utilizzabilità delle prove.
- In casi analoghi, è utile richiamare e documentare tempestivamente le pronunce della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità che chiariscono la utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avvertimenti, poiché tali pronunce possono determinare la riqualificazione del fatto o l'annullamento della condanna.
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