Cassazione Penale, Ordinanza n. 34863/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 26/09/2024, deducendo due motivi entrambi imperniati sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi erano, secondo la Corte, aspecifici perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già prospettate in appello e già disattese. La censura riguardava una fattispecie di sottrazione di una somma di denaro di importo non indicato nel testo, rispetto alla quale la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità per la gravità della condotta e per l'entità dell'importo sottratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la motivazione della sentenza d'appello era congrua e non illogica nel valorizzare la gravità della condotta e l'entità dell'importo sottratto. Ha inoltre ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, compiuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, ma deve comunque emergere una motivazione non meramente apparente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; può essere esclusa in ragione della gravità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto; il giudice deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
Norma non citata nel testo.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, sebbene non espressamente richiamata nel testo fornito.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in modo automatico, ma impone un apprezzamento complessivo delle modalità concrete della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi di valutazione, purché dia conto di quelli ritenuti decisivi in modo non apparente e non stereotipato.
- La motivazione che esclude l'art. 131-bis c.p. è sufficiente se valorizza in modo coerente la gravità della condotta e l'entità dell'offesa, senza necessità di formule sacramentali o di una trattazione di ogni possibile indice favorevole.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è manifestamente infondata e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
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