Cassazione Penale, Ordinanza n. 24015/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. e aveva negato le attenuanti generiche, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. Il primo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e privo di specificità, anche perché sostanzialmente riproponeva le doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anch'esso è stato ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato, poiché il giudice di merito può motivare il diniego richiamando gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata nel ricorso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è dichiarato generico e non specifico.
Richiamato come parametro di ammissibilità del ricorso: i motivi devono essere specifici, a pena di inammissibilità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico, indeterminato o meramente apparente, soprattutto se si limita a riproporre senza autonoma critica le doglianze già esaminate e disattese in appello.
- La specificità del motivo va valutata anche in senso estrinseco: è insufficiente una censura che non si confronti realmente con la complessità della motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche richiamando gli elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi, senza necessità di una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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