Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di euro 103.603,00 a titolo di eccedenza IVA detraibile relativo all'anno 2010. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo, da un lato, che non fosse integrato il presupposto per chiederlo ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 633/1972 e, dall'altro, che dai controlli emergesse la mancanza dell'esercizio di impresa; ha inoltre rilevato che, per disapplicare la disciplina delle società di comodo, la società avrebbe dovuto chiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il 31/12/2012. La contribuente ha sostenuto di non essere tenuta al test di operatività perché priva di beni da indicare e perché aveva cessato l'attività d'impresa, essendo stata posta in liquidazione volontaria nel 2005. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società, con un unico motivo, ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 30, commi 4, 4-bis e 4-ter, L. n. 724/1994, lamentando che la Corte di merito avesse escluso il rimborso/compensazione dell'IVA in eccedenza per le società non operative senza considerare la disciplina della disapplicazione in presenza di oggettive situazioni impeditive e senza valorizzare la cessazione dell'attività e la liquidazione volontaria; sosteneva inoltre che la mancata presentazione dell'interpello non precludesse la tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse fatto corretta applicazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della stessa Cassazione, poiché la disciplina nazionale sulle società non operative, nella parte in cui preclude il diritto alla detrazione/rimborso IVA per il solo superamento di soglie di operatività, è incompatibile con la direttiva IVA e va disapplicata. Tuttavia, resta necessario verificare in fatto se la società abbia effettivamente esercitato un'attività economica con operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo d'imposta considerato; tale verifica è demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
commi 2 e 3; commi 4, 4-bis e 4-ter
La disciplina del rimborso/compensazione dell'eccedenza IVA e quella delle società non operative non può essere applicata in modo da negare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta a monte per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi o di operatività, dovendo essere disapplicata se contrastante con il diritto unionale.
La presunzione di non operatività prevista per le società di comodo, nella parte in cui incide sul diritto alla detrazione/rimborso IVA, è incompatibile con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE e va disapplicata dal giudice nazionale.
art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973
È richiamato quale meccanismo di disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma la Corte chiarisce che la questione decisiva è la compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva IVA e la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività economica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata a chi effettui operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se il loro valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per l'insufficienza dell'ammontare delle operazioni imponibili effettuate.
Massime di principio
- La disciplina nazionale che collega la qualifica di soggetto passivo IVA o il diritto alla detrazione/rimborso a soglie minime di operatività o di ricavi deve essere disapplicata se si pone in contrasto con la direttiva IVA, con i principi di neutralità e di proporzionalità.
- Ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso IVA, ciò che rileva è l'effettivo esercizio di un'attività economica con operazioni rilevanti ai fini dell'imposta nel periodo d'imposta considerato; il solo mancato superamento di una soglia nazionale non è sufficiente a escludere tale diritto.
- Le misure antielusive contro società non operative non possono eccedere quanto necessario per perseguire finalità di contrasto a frodi, evasione e abusi, né possono incidere in modo automatico sul diritto IVA in assenza di una verifica concreta dell'attività svolta.
- Quando nel giudizio siano dedotte contestazioni dell'Amministrazione circa la mancanza di operazioni imponibili o di attività economica, il giudice di merito deve accertare in concreto tali circostanze, non potendo limitarsi al richiamo della presunzione nazionale di non operatività.
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