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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36458/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento danni per inadempimento di un contratto di appalto proposta da due condomìni contro la società appaltatrice. Il tribunale aveva accolto la domanda; la società aveva proposto appello, poi interrotto per il fallimento e riassunto dalla curatela. La corte d'appello aveva dichiarato l'appello improcedibile ritenendo che il credito dovesse essere fatto valere nel concorso fallimentare mediante insinuazione al passivo. Il successivo ricorso per cassazione dei condomìni era stato rigettato. Con l'odierno ricorso per revocazione i condomìni deducevano due asseriti errori di fatto della precedente ordinanza della Cassazione: 1) l'errata collocazione temporale del fallimento, che secondo i ricorrenti sarebbe intervenuto in pendenza del giudizio e non prima dell'appello; 2) l'erroneo presupposto che essi non avessero proposto domanda di ammissione al passivo. Sostenevano che tali circostanze risultassero chiaramente dagli atti e che, pertanto, la decisione revocanda fosse viziata da errore percettivo ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio: dalla motivazione della precedente ordinanza non risultava affermato che il fallimento fosse intervenuto prima della proposizione dell'appello, ma solo che esso aveva interrotto il giudizio e che il credito, essendo accertato da sentenza non passata in giudicato, doveva essere fatto valere secondo le regole del concorso mediante insinuazione al passivo. Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha osservato che la decisione impugnata non aveva affatto affermato che i condomìni non avessero proposto domanda di ammissione al passivo, sicché anche tale censura investiva solo la lettura e valutazione della motivazione, non una falsa percezione del fatto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 L.F.

    il credito verso la procedura fallimentare deve essere fatto valere nel rispetto della regola del concorso e, salvo eccezioni, mediante insinuazione al passivo

  • art. 95 L.F.

    richiamato nel quadro della necessità di far valere i crediti in sede concorsuale secondo le forme previste dalla legge fallimentare

  • art. 96 L.F.

    i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo con riserva

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale, non una diversa valutazione giuridica o probatoria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione ricorre solo quando la decisione sia basata su una falsa percezione immediatamente verificabile degli atti o su una svista materiale, non quando si contesti la lettura logico-giuridica delle risultanze processuali.
  • Non sussiste errore revocatorio se la censura mira a rimettere in discussione la motivazione della precedente decisione o la sua ricostruzione giuridica dei fatti, anche quando il ricorrente sostenga che il giudice abbia tratto una conclusione non condivisibile dagli atti.
  • Nel sistema concorsuale fallimentare, i crediti verso la procedura devono essere fatti valere secondo la regola del concorso mediante insinuazione al passivo; i crediti già accertati da sentenza non passata in giudicato al momento del fallimento sono ammessi con riserva.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per correggere asserite omissioni valutative del giudice circa circostanze processuali che non siano state effettivamente poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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