Cassazione Civile, Ordinanza n. 00814/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'addizionale IRES per il settore petrolio e gas relativa all'anno d'imposta 2014, versata ai sensi dell'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008 (cd. Robin tax). La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina, avesse efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione e dunque non consentisse il rimborso per somme riferite al periodo 2014. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di norme costituzionali, dell'art. 30, comma 3, l. n. 81/1953, dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, nonché degli artt. 6 e 13 CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo che l'Ufficio non potesse trattenere somme versate in base a una norma dichiarata incostituzionale e per cui era stato chiesto rimborso durante la pendenza del rapporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che ha espressamente differito l'efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e la successiva giurisprudenza di legittimità secondo cui tale limitazione temporale esclude l'efficacia retroattiva della pronuncia anche per i procedimenti pendenti. Ha quindi affermato che il diritto al rimborso dell'addizionale illegittima sussiste solo per i versamenti relativi al periodo successivo al 12 febbraio 2015 e non per annualità precedenti, come quella in esame. Ha inoltre escluso che le norme CEDU e della Carta UE potessero imporre la disapplicazione della disciplina interna o della modulazione temporale stabilita dalla Corte costituzionale. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008
La disciplina è stata dichiarata incostituzionale, ma con efficacia differita dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, senza retroattività per i periodi anteriori.
art. 26 Cost.
Invocato dalla ricorrente quale parametro costituzionale, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 36 Cost.
Invocato dalla ricorrente quale parametro costituzionale, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile nei termini proposti.
art. 30, comma 3, l. n. 81/1953
Richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.
artt. 6 e 13 CEDU
La Corte ha escluso che la loro invocazione comporti la disapplicazione della disciplina interna o della modulazione temporale stabilita dalla Corte costituzionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a imporre una soluzione diversa da quella accolta dalla Corte costituzionale.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, ma il motivo è stato giudicato infondato.
art. 117 Cost.
È il parametro ritenuto rilevante per i contrasti con la CEDU, ma la Corte ha osservato che la questione era già stata valutata dalla Corte costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato per escludere l'applicazione automatica dei principi dell'ordinamento unionale al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma ma ne differisce espressamente l'efficacia al giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la pronuncia non opera ex tunc e non travolge i rapporti esauriti o le annualità anteriori al dies a quo indicato.
- Il diritto al rimborso di un tributo illegittimo va riconosciuto solo nei limiti temporali fissati dalla sentenza della Corte costituzionale che ne ha accertato l'illegittimità, se la stessa ha validamente modulato nel tempo gli effetti della decisione.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali senza passare attraverso l'intermediazione della norma di legge applicata e dell'eventuale questione di legittimità costituzionale.
- La deduzione di contrasto con la CEDU o con la Carta dei diritti fondamentali UE non comporta automaticamente la disapplicazione della norma interna quando la questione investe effetti e limiti temporali di una pronuncia della Corte costituzionale già emessa sul punto.
- rami":["Tributi"],"materie":["Contenzioso tributario","Rimborsi"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Giudicato","Onere della prova"]}]}ટિjson to=classificazione_sentenza 体育彩票天天json_result 24]}}#endif to=classificazione_sentenza code 0}] } }} ્json to=classificazione_sentenza 大发时时彩计划analysis to=classificazione_sentenza code 0 തെverbatim code to=classificazione_sentenza 大发棋牌 to=classificazione_sentenza code 0】}]}]}]}}]}]}]{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →