Cassazione Penale, Ordinanza n. 41089/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso sentenza di applicazione della pena fondate su un motivo non consentito. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo dedotto era la violazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omessa rilevazione di una causa di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso era proposto per un motivo non consentito dalla legge, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi impugnatori esperibili.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena oggetto di ricorso.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento.
Consente la trattazione de plano dei ricorsi che debbano essere dichiarati inammissibili.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge nei confronti della sentenza di patteggiamento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi di impugnazione consentiti dalla legge; il ricorso fondato su un motivo estraneo a tale perimetro è inammissibile.
- La deduzione dell'art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare i limiti legali dell'impugnazione contro il patteggiamento quando il motivo non rientri tra quelli ammessi.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella sua determinazione, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- Nei casi di evidente inammissibilità, la Corte di cassazione può definire il procedimento in forma de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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