Cassazione Penale, Sentenza n. 14554/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato condanne per reati di bancarotta (distrattiva e preferenziale). Le censure principali hanno riguardato: (i) la qualificazione come distrazione di somme trasferite dalla società consortile "Firmo-Sibari" alla Vidoni S.p.a., deducendo che, per la disciplina degli appalti e la fattispecie ATI/consorzio (richiamando art. 37 d.lgs. n.163/2003 e art. 93 d.P.R. n.207/2010), non vi sarebbe stata autonoma disponibilità patrimoniale della consortile e i trasferimenti sarebbero stati legittima gestione nell'interesse dell'appalto (logica di gruppo); (ii) vizio di motivazione sui fatti causali (ritardi ANAS, riconoscimento riserve, mancati pagamenti) come vere cause del dissesto; (iii) insufficiente prova del dolo e della consapevolezza dell'ineluttabilità del fallimento; (iv) contestazione del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, per scarso e contraddittorio materiale probatorio; (v) contestazioni sulle tempistiche dello stato di insolvenza e sulla legittimità di alcune compensazioni/compensi (bancarotta preferenziale), nonché sulla congruità delle pene applicate; (vi) profili processuali relativi alla revoca della sospensione condizionale della pena e all'applicabilità dell'art. 599-bis c.p.p. in caso di concordato con il Procuratore generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vidoni Marco (per tutti i reati a lui contestati) e ha rigettato il ricorso di Vidoni Giuliano. In concreto: le condanne confermate in sede di appello permangono. La Cassazione ha ritenuto infondate le tesi difensive principali: non sussiste deroga dalla normativa societaria che annulli l'autonomia patrimoniale della società consortile; le somme trasferite risultavano far parte del patrimonio della consortile e la loro distrazione ha creato un reale pericolo per la soddisfazione dei creditori; la presunta logica di gruppo o il preteso vantaggio compensativo non sono stati dimostrati in modo concreto; molte doglianze attinenti alla valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili perché prospettano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; le questioni processuali sollevate (revoca della sospensione condizionale, art. 599-bis) sono state ritenute prive di rilievo o manifeste infondatezze rispetto all'accordo applicato in appello. Inoltre la Cassazione ha osservato profili di prescrizione e di autonomia dei singoli capi di imputazione (es.: decorso del termine per i reati di bancarotta preferenziale), rilevando l'indipendenza dei rapporti processuali per ciascun capo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 163 del 2003, art. 37
La Corte ha ritenuto che la normativa degli appalti non deroghi ai principi generali di autonomia patrimoniale delle società consortili: non si può dedurre da tale disciplina la perdita della distinta soggettività giuridica o dell'autonomia patrimoniale della società consortile.
d.P.R. n. 207 del 2010, art. 93
Analogamente all'art. 37 d.lgs. 163/2003, questa norma non giustifica la sottrazione di risorse dal patrimonio della società consortile alla società consorziata: la disciplina speciale tutela i creditori del consorzio e non nega l'autonomia patrimoniale.
"i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile; per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo"
La Corte richiama la disciplina civile che consacra l'autonomia patrimoniale del fondo consortile e la tutela prioritaria dei creditori del consorzio rispetto ai creditori dei consorziati, quale argomento centrale per affermare l'illegittimità della distrazione di beni del consorzio.
Conferma che i creditori del consorzio agiscono sul fondo consortile; tale principio è invocato per mostrare l'indipendenza patrimoniale e la protezione dei creditori consortili.
Ricordata dalla difesa quale norma che, in ipotesi di operazioni nell'interesse del gruppo, potrebbe escludere l'ingiustizia del profitto; la Corte ha ritenuto però non applicabile la deroga invocata e non provato alcun vantaggio compensativo concreto per la società consortile.
Richiamato in relazione al tema dell'amministratore di fatto; la Corte ha valutato che le prove raccolte erano sufficienti a dimostrare l'effettivo ruolo di gestione di fatto, nonostante le doglianze sulla attendibilità delle testimonianze.
Richiamato in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha precisato che in sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione autonoma della prova salvo che emerga illogicità manifesta e decisiva della motivazione di merito.
Invocato dalla difesa di Marco in relazione al concordato con il Procuratore generale: la Corte ha ritenuto che la decisione di appello sia risultata coerente con l'accordo raggiunto (pena senza sospensione condizionale) e non contraria alle regole di art. 599-bis.
Riferita dalla difesa in ordine alla non compensabilità dei crediti acquisiti nell'anno anteriore al fallimento; la Corte ha osservato che eventuali profili di contestazione del curatore non escludono la responsabilità penale degli imputati per l'operazione illecita.
Riferiti in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, purché motivata secondo i criteri di legge; le doglianze sulla eccessiva severità sono state ritenute inammissibili o infondate.
Richiamato implicitamente per delimitare le categorie di censure ammissibili in cassazione (es.: travisamento della prova, motivazione illogica). La Corte ha ritenuto molte censure inammissibili poiché miravano alla rivalutazione del merito.
Massime di principio
- La costituzione di società consortili o ATI per l'esecuzione di appalti pubblici non elimina la personalità giuridica né l'autonomia patrimoniale del consorzio: trasferire risorse del fondo consortile verso le consorziate può integrare reato di bancarotta se depaupera il patrimonio della consortile a danno dei suoi creditori.
- La legittimità di trasferimenti interni 'in logica di gruppo' richiede prova concreta di vantaggi compensativi reali e di destinazione effettiva delle somme a scopi che compensino il danno ai creditori della società che viene depauperata; mere esigenze operative o generiche ragioni di continuità dell'appalto non sono di per sé giustificative.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario provare che l'agente fosse convinto fin dall'origine che l'intera operazione sarebbe fallimentare: è sufficiente dimostrare il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi e idonei a pregiudicare i creditori.
- Le doglianze sulla valutazione delle fonti di prova (attendibilità dei testimoni, valutazioni contabili) trovano limitata tutela in cassazione: il sindacato è ammissibile solo per vizi di motivazione palesi, travisamenti di prova o illogicità manifesta, non per una diversa valutazione del merito.
- Operazioni compiute da amministratori (anche tramite acquisto di crediti da terzi o annotazioni contabili) possono integrare responsabilità penale se risultano finalizzate a soddisfare interessi personali a detrimento degli altri creditori; la eventuale negligenza successiva del curatore fallimentare non esclude il reato.
- In caso di pluralità di capi di imputazione la nozione di autonomia processuale per ciascun capo impone attenzione al decorso dei termini di prescrizione distinti e può rendere inammissibili ricorsi su taluni capi se non instaurato il valido rapporto processuale.
- Sul piano processuale, l'appello può comportare effetti (es. revoca della sospensione condizionale) legittimi quando derivino dalla riunione di procedimenti e da accordi tra le parti che modificano l'assetto penale complessivo; vanno valutati i limiti del divieto di reformatio in peius.
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