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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14554/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato condanne per reati di bancarotta (distrattiva e preferenziale). Le censure principali hanno riguardato: (i) la qualificazione come distrazione di somme trasferite dalla società consortile "Firmo-Sibari" alla Vidoni S.p.a., deducendo che, per la disciplina degli appalti e la fattispecie ATI/consorzio (richiamando art. 37 d.lgs. n.163/2003 e art. 93 d.P.R. n.207/2010), non vi sarebbe stata autonoma disponibilità patrimoniale della consortile e i trasferimenti sarebbero stati legittima gestione nell'interesse dell'appalto (logica di gruppo); (ii) vizio di motivazione sui fatti causali (ritardi ANAS, riconoscimento riserve, mancati pagamenti) come vere cause del dissesto; (iii) insufficiente prova del dolo e della consapevolezza dell'ineluttabilità del fallimento; (iv) contestazione del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, per scarso e contraddittorio materiale probatorio; (v) contestazioni sulle tempistiche dello stato di insolvenza e sulla legittimità di alcune compensazioni/compensi (bancarotta preferenziale), nonché sulla congruità delle pene applicate; (vi) profili processuali relativi alla revoca della sospensione condizionale della pena e all'applicabilità dell'art. 599-bis c.p.p. in caso di concordato con il Procuratore generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vidoni Marco (per tutti i reati a lui contestati) e ha rigettato il ricorso di Vidoni Giuliano. In concreto: le condanne confermate in sede di appello permangono. La Cassazione ha ritenuto infondate le tesi difensive principali: non sussiste deroga dalla normativa societaria che annulli l'autonomia patrimoniale della società consortile; le somme trasferite risultavano far parte del patrimonio della consortile e la loro distrazione ha creato un reale pericolo per la soddisfazione dei creditori; la presunta logica di gruppo o il preteso vantaggio compensativo non sono stati dimostrati in modo concreto; molte doglianze attinenti alla valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili perché prospettano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; le questioni processuali sollevate (revoca della sospensione condizionale, art. 599-bis) sono state ritenute prive di rilievo o manifeste infondatezze rispetto all'accordo applicato in appello. Inoltre la Cassazione ha osservato profili di prescrizione e di autonomia dei singoli capi di imputazione (es.: decorso del termine per i reati di bancarotta preferenziale), rilevando l'indipendenza dei rapporti processuali per ciascun capo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 163 del 2003, art. 37

    La Corte ha ritenuto che la normativa degli appalti non deroghi ai principi generali di autonomia patrimoniale delle società consortili: non si può dedurre da tale disciplina la perdita della distinta soggettività giuridica o dell'autonomia patrimoniale della società consortile.

  • d.P.R. n. 207 del 2010, art. 93

    Analogamente all'art. 37 d.lgs. 163/2003, questa norma non giustifica la sottrazione di risorse dal patrimonio della società consortile alla società consorziata: la disciplina speciale tutela i creditori del consorzio e non nega l'autonomia patrimoniale.

  • cod. civ., art. 2614

    "i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile; per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo"

    La Corte richiama la disciplina civile che consacra l'autonomia patrimoniale del fondo consortile e la tutela prioritaria dei creditori del consorzio rispetto ai creditori dei consorziati, quale argomento centrale per affermare l'illegittimità della distrazione di beni del consorzio.

  • cod. civ., art. 2615

    Conferma che i creditori del consorzio agiscono sul fondo consortile; tale principio è invocato per mostrare l'indipendenza patrimoniale e la protezione dei creditori consortili.

  • cod. civ., art. 2634

    Ricordata dalla difesa quale norma che, in ipotesi di operazioni nell'interesse del gruppo, potrebbe escludere l'ingiustizia del profitto; la Corte ha ritenuto però non applicabile la deroga invocata e non provato alcun vantaggio compensativo concreto per la società consortile.

  • cod. civ., art. 2639

    Richiamato in relazione al tema dell'amministratore di fatto; la Corte ha valutato che le prove raccolte erano sufficienti a dimostrare l'effettivo ruolo di gestione di fatto, nonostante le doglianze sulla attendibilità delle testimonianze.

  • cod. proc. pen., art. 533

    Richiamato in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha precisato che in sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione autonoma della prova salvo che emerga illogicità manifesta e decisiva della motivazione di merito.

  • cod. proc. pen., art. 599-bis

    Invocato dalla difesa di Marco in relazione al concordato con il Procuratore generale: la Corte ha ritenuto che la decisione di appello sia risultata coerente con l'accordo raggiunto (pena senza sospensione condizionale) e non contraria alle regole di art. 599-bis.

  • legge fallimentare, art. 56

    Riferita dalla difesa in ordine alla non compensabilità dei crediti acquisiti nell'anno anteriore al fallimento; la Corte ha osservato che eventuali profili di contestazione del curatore non escludono la responsabilità penale degli imputati per l'operazione illecita.

  • cod. pen., artt. 132 e 133

    Riferiti in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, purché motivata secondo i criteri di legge; le doglianze sulla eccessiva severità sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Richiamato implicitamente per delimitare le categorie di censure ammissibili in cassazione (es.: travisamento della prova, motivazione illogica). La Corte ha ritenuto molte censure inammissibili poiché miravano alla rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • La costituzione di società consortili o ATI per l'esecuzione di appalti pubblici non elimina la personalità giuridica né l'autonomia patrimoniale del consorzio: trasferire risorse del fondo consortile verso le consorziate può integrare reato di bancarotta se depaupera il patrimonio della consortile a danno dei suoi creditori.
  • La legittimità di trasferimenti interni 'in logica di gruppo' richiede prova concreta di vantaggi compensativi reali e di destinazione effettiva delle somme a scopi che compensino il danno ai creditori della società che viene depauperata; mere esigenze operative o generiche ragioni di continuità dell'appalto non sono di per sé giustificative.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario provare che l'agente fosse convinto fin dall'origine che l'intera operazione sarebbe fallimentare: è sufficiente dimostrare il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi e idonei a pregiudicare i creditori.
  • Le doglianze sulla valutazione delle fonti di prova (attendibilità dei testimoni, valutazioni contabili) trovano limitata tutela in cassazione: il sindacato è ammissibile solo per vizi di motivazione palesi, travisamenti di prova o illogicità manifesta, non per una diversa valutazione del merito.
  • Operazioni compiute da amministratori (anche tramite acquisto di crediti da terzi o annotazioni contabili) possono integrare responsabilità penale se risultano finalizzate a soddisfare interessi personali a detrimento degli altri creditori; la eventuale negligenza successiva del curatore fallimentare non esclude il reato.
  • In caso di pluralità di capi di imputazione la nozione di autonomia processuale per ciascun capo impone attenzione al decorso dei termini di prescrizione distinti e può rendere inammissibili ricorsi su taluni capi se non instaurato il valido rapporto processuale.
  • Sul piano processuale, l'appello può comportare effetti (es. revoca della sospensione condizionale) legittimi quando derivino dalla riunione di procedimenti e da accordi tra le parti che modificano l'assetto penale complessivo; vanno valutati i limiti del divieto di reformatio in peius.

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