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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20063/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione depositata relativa alla definizione agevolata dei due avvisi di accertamento impugnati, con relativa quietanza, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che non si trattava di un'ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento riferiti al periodo d'imposta 2005, emessi a seguito di processo verbale di constatazione, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRES, IRAP e IVA in conseguenza della riclassificazione dei corrispettivi relativi alla cessione di alcuni immobili aggiudicati dalla società in sede concorsuale. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli di entrambe le parti, aveva rigettato gli appelli. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, depositando la domanda di definizione e la documentazione attestante il pagamento, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della lite, se regolarmente documentata con domanda e quietanza, comporta la cessazione della materia del contendere.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando la chiusura del processo deriva da cessazione della materia del contendere e non da inammissibilità originaria del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una parte documenta in cassazione l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria relativa agli atti impugnati, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere determina la chiusura del giudizio senza decisione sul merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere e non per originaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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