Cassazione Penale, Sentenza n. 39717/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, ha revocato la sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 4, c.p.). Il motivo unico denunzia violazione degli artt. 666 e 671 c.p.p. e carenza di motivazione per non avere il Giudice dell'esecuzione deciso sull'istanza difensiva, depositata con memoria (PEC del 22/11/2023), avente ad oggetto il riconoscimento dell'istituto della continuazione "in executivis" tra reati separatamente giudicati; la difesa richiamò la memoria anche in udienza ma il Tribunale non si pronunciò.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per errore in procedendo: ha accertato che la memoria difensiva era stata ricevuta e richiamata in udienza e che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di continuazione. Per carenza assoluta della motivazione e in presenza del dovere del giudice dell'esecuzione di decidere anche sulle domande nuove introdotte in corso di procedimento (salvo concedere alla pubblica accusa termine per replicare), la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicabilità della continuazione e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Trapani per nuovo esame. Decisione resa il 27 giugno 2024.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen. (quarto comma)
Norma invocata come base per la revoca della sospensione condizionale della pena; nel caso il Tribunale aveva disposto la revoca su richiesta della Procura
artt. 666 e 671 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione al vizio procedurale e al potere/dovere del giudice di motivare le decisioni in sede esecutiva; la mancata pronuncia su una domanda introdotta con memoria è stata qualificata come inosservanza delle disposizioni e carenza motivazionale
Giurisprudenza di legittimità (principio richiamato)
È richiamato il principio secondo cui il procedimento di esecuzione non è un giudizio d'impugnazione e il giudice dell'esecuzione deve decidere sulle domande nuove introdotte in corso di causa, garantendo però alla parte pubblica il termine per dedurre; la violazione integra errore in procedendo
Massime di principio
- In sede di esecuzione il giudice è tenuto a decidere anche sulle domande nuove presentate dalla difesa tramite memoria, salvo concedere alla pubblica accusa il tempo necessario per contro dedurre.
- La mancata pronuncia su richieste difensive rilevanti configura carenza di motivazione/errore in procedendo e può condurre all'annullamento parziale dell'atto impugnato e al rinvio per nuovo esame.
- L'istituto della continuazione può essere chiesto e valutato 'in executivis'; la parte che lo propone deve documentarlo tempestivamente e custodire prova dell'avvenuta acquisizione agli atti.
- Per tutelare il contraddittorio, chi decide in sede esecutiva deve assicurare che la pubblica accusa abbia la possibilità di replicare prima della decisione su nuove istanze introdotte dalla difesa.
- La difesa, quando introduce questioni nuove in esecuzione, è utile che ne dia esplicita evidenza in udienza oltre che con memoria e, se necessario, solleciti espressamente la decisione sul punto per evitare omissioni
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