Cassazione Penale, Sentenza n. 5631/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Scardella impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dalla ordinanza del 10/01/2022 al primo provvedimento cautelare del 16/10/2019. La difesa sosteneva che i fatti posti a base della seconda ordinanza erano desumibili già al momento del primo arresto e che quindi, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p. (c.d. "contestazione a catena"), i termini di custodia dovessero decorrere dalla data del primo provvedimento, con conseguente intervenuta decorrenza del termine e perdita di efficacia della misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione, confermando che non ricorrevano i presupposti per la retrodatazione. Il Tribunale del riesame aveva motivato che: a) il delitto associativo contestato era stato accertato fino al febbraio 2021 e non era dimostrabile la sua consumazione anteriore rispetto al primo arresto del 16/10/2019; b) non sussisteva una connessione qualificata fra i reati oggetto delle due ordinanze (erano indagini su distinti sodalizi con vertici diversi); c) al momento della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti elementi idonei e sufficienti per emettere la successiva ordinanza (le risultanze decisive sono emerse con informativa riepilogativa del 18/02/2021). Per tali ragioni la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del riesame, ha dichiarato infondato il motivo e ha condannato il ricorrente alle spese processuali, disponendo inoltre la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen., comma 3
"se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"
La norma disciplina la "contestazione a catena" e prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia quando si emettono più ordinanze cautelari riguardanti lo stesso fatto o fatti connessi; l'applicazione è però condizionata a diverse ipotesi (connessione qualificata, desumibilità degli elementi dagli atti, e casi individuati dalla giurisprudenza costituzionale).
Richiamato nel motivo come norma rilevante in tema di termini e applicazione delle misure cautelari; la Corte ha valutato la corretta interpretazione congiunta di art. 297 e 303.
Norma procedurale citata in ordine all'appello ex art. 310 (procedimenti dinanzi al tribunale del riesame); contestualizza l'iter impugnatorio, ma la questione sostanziale rimane l'applicabilità dell'art. 297 comma 3.
art. 12, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen.
Riferimento alle forme di connessione (concorsi, continuazione, nesso teleologico) che giustificano la retrodatazione se sussistenti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 artt. 73 e 74
Norme del Testo Unico sugli stupefacenti che disciplinano i reati contestati (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti), posti a base delle ordinanze cautelari.
sent. Corte costituzionale n. 408/2005 e n. 233/2011
Decisioni che hanno ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto, stabilendo che la retrodatazione può operare anche quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza, o quando vi è condanna irrevocabile antecedente la seconda misura; vengono però applicate con i limiti e i criteri indicati dalla giurisprudenza della Cassazione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti da parte dell'istituto penitenziario dopo la decisione della Corte (comunicazioni/adeguamenti amministrativi).
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (retrodatazione dei termini di custodia) può operare solo in presenza di precise condizioni: connessione qualificata dei fatti (concorso, continuazione, nesso teleologico) oppure, secondariamente, quando gli elementi per la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
- Se le due ordinanze riguardano fatti appartenenti a differenti organizzazioni o ad indagini autonome, va rigorosamente valutata l'esistenza di una connessione qualificata; la mera affinità materiale dei reati non basta.
- La retrodatazione non opera automaticamente: quando le ordinanze successive sono state emesse in procedimenti diversi occorre verificare che gli elementi giustificativi fossero già noti al pubblico ministero al momento della prima ordinanza e che la separazione non fosse imposta da cause obiettive.
- La prova della persistenza dell'appartenenza a un sodalizio dopo un primo arresto può essere desunta anche da comportamenti di solidarietà e assistenza (es. aiuto legale o economico ai familiari), ma tali indizi devono essere valutati nel complesso probatorio e non sono di per sé decisivi se non integrati da elementi concreti e temporali.
- In sede cautelare la valutazione dell'eventuale decorrenza dei termini richiede attenzione alla datazione dei fatti contestati e alle informative/risultanze investigative decisive: nuovi elementi emersi successivamente possono legittimare una seconda ordinanza senza che sia dovuta la retrodatazione.
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