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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per rapina pluriaggravata e reati satellite: 1) censuravano il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (sostenevano priorità temporale dell'udienza dinanzi al Giudice di pace e disparità di trattamento); 2) contestavano la mancata assunzione della testimonianza di Fabio Di Tullio ai sensi dell'art.507 c.p.p., ritenuta decisiva per chiarire dettagli sulle armi e sulla paletta segnaletica; 3) deducevano carenze motivazionali e travisamento della prova con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, all'errore negli orari dei fotogrammi e al ruolo attribuito a Giovanni Capurso, nonché alla valutazione di documentazione lavorativa e intercettazioni; 4) (per Ruggiero) chiedevano il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e alla recidiva ai fini del bilanciamento della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: 1) per la posizione di CAPURSO GIOVANNI, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo (morte avvenuta il 31/01/2023); 2) per la posizione di CAPURSO RUGGIERO, dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi: il rigetto dell'istanza di rinvio è una valutazione di merito non illogica (bilanciamento tra interesse difensivo e bisogno pubblico di immediata trattazione, con priorità per imputati sottoposti a misura cautelare e valore del criterio di cui all'art.132-bis disp. att. c.p.p.); la mancata assunzione della testimonianza ex art.507 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando la richiesta non era formulata come mezzo di prova ai sensi dell'art.495, comma 2; le doglianze relative alla valutazione probatoria costituiscono mera rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità (in presenza di doppia conforme il sindacato è molto limitato); il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è discrezionale del giudice di merito e non censurabile se adeguatamente motivato. Conseguentemente, Ruggiero è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    L'art.507 è norma che regola i poteri integrativi del giudice in ordine all'assunzione di prove; la Corte ricorda che l'integrazione ex art.507 ha carattere eccezionale e il suo rifiuto è sindacabile in cassazione solo se il rigetto fosse logicamente incongruo. Inoltre la mancata assunzione di prova richiesta ex art.507 non è impugnabile in cassazione come 'mancata assunzione di prova decisiva' se la prova non è stata chiesta ai sensi dell'art.495, comma 2.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia che il motivo di cassazione per mancata assunzione di prova è ammissibile solo se la prova è stata richiesta come mezzo di prova ai sensi di questa norma; richieste effettuate solo come invito al giudice a usare i poteri discrezionali ex art.507 non preservano il vizio per cassazione.

  • art. 195, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte iniziale delle doglianze difensive sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti; la Corte rileva che dichiarazioni indirette rese in violazione del divieto potrebbero essere inutilizzabili, ma nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale ha valutato le imprecisioni della persona offesa.

  • art. 132-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    "nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta" ai procedimenti elencati

    La disposizione attribuisce al legislatore una valutazione oggettiva che il giudice deve considerare nella scelta di quale procedimento trattare in presenza di concomitanti impegni del difensore; è stata applicata per giustificare la preferenza per il processo con imputato sottoposto a misura cautelare.

  • art. 407, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato nella composizione dei procedimenti ai quali la priorità può essere assicurata dalla norma regolamentare (menzionato quale riferimento per art.132-bis disp. att.).

  • art. 99, comma quarto cod. pen. (richiamato)

    Richiamato come fattore che può determinare priorità di trattazione (contestazione della recidiva), ai fini dell'applicazione dell'art.132-bis disp. att.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto; la modifica normativa è richiamata per sottolineare che la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare l'autore al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, ad equo versamento alla Cassa delle ammende; applicata per Ruggiero.

  • Legge n. 46/2006 (modifica art.606 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare l'attuale limitazione del sindacato della Corte di legittimità sulle valutazioni di fatto e per evidenziare l'onere del ricorrente di indicare specifiche e macroscopiche contraddizioni per poter ottenere rilievi in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Se il reo muore dopo il giudicato ma prima della definizione del ricorso, i reati si estinguono e la sentenza va annullata senza rinvio per la posizione del deceduto.
  • La richiesta di rinvio per concomitante impegno del difensore è una scelta di merito del giudice: la priorità temporale è un parametro ma il giudice bilancia gli interessi; ha particolare rilievo la presenza di misura cautelare sull'imputato e la qualità (difensore dell'imputato prevale rispetto a mero patrocinio di parte civile).
  • Per preservare in cassazione la censura sulla mancata acquisizione di una prova, la parte deve aver richiesto il mezzo come prova ai sensi dell'art.495, comma 2; le richieste svolte solo come invito al giudice ad usare i poteri ex art.507 non consentono il sindacato in Cassazione.
  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti o delle prove già debitamente motivate dai giudici di merito; il ricorrente deve fornire specifiche indicazioni di travisamento della prova e riferimenti puntuali agli atti affinché il vizio sia rilevabile.
  • La valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità, arbitrarietà o carenza di motivazione evidente.

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