Cassazione Penale, Ordinanza n. 23883/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, censurando in particolare l'esclusione dell'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della medesima legge. La doglianza, secondo la Corte, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e non si confrontava con le argomentazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano integralmente di merito, perché chiedevano una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione di merito viene mantenuta ferma.
Disposizione invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, esclusa dai giudici di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di causa di esclusione della colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità non ascrivibile a mancanza di colpa.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01
Richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né l'autonoma adozione di diversi criteri di valutazione dei fatti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e non è consentito sostituire la valutazione del ricorrente a quella compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione o violazione di legge, si traduca in una richiesta di rivalutazione delle prove e non si confronti specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'esclusione o il riconoscimento di un'attenuante fondata sulla minore gravità del fatto, se sorretta da adeguata motivazione di merito, non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante doglianze meramente fattuali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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