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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33082/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza della CTR Calabria che aveva annullato, per le posizioni di due soggetti indicati come legale rappresentante formale e legale rappresentante di fatto di un'associazione sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento relativo alla decadenza, per l'anno d'imposta 2009, dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 in materia IVA, per superamento della soglia di euro 250.000 nel periodo precedente. Secondo l'Ufficio, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. discendeva dall'avere uno dei due firmato la dichiarazione dei redditi e dall'avere l'altro agito in nome e per conto dell'ente; la CTR avrebbe errato escludendo la responsabilità per mancanza di prova di atti concreti di gestione. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo trascurata la firma della dichiarazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la sottoscrizione e gli adempimenti fiscali fossero sintomatici dell'agire per conto dell'associazione; con il terzo ha dedotto motivazione apparente e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione alla posizione dell'altro soggetto, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente spiegato il superamento della decisione di primo grado e avesse omesso di distinguere tra le due posizioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondato il vizio di omesso esame perché la circostanza invocata non era decisiva e confermando, sul piano sostanziale, che la mera sottoscrizione della dichiarazione o lo svolgimento di adempimenti fiscali non bastano, da soli, a fondare la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del soggetto privo di cariche formali; ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando una motivazione apparente della CTR nella parte relativa all'altro soggetto, perché il giudice di appello aveva espresso una motivazione troppo laconica e indistinta, senza una specifica valutazione delle due diverse posizioni e delle censure di appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame della censura accolta e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente si collega all'attività negoziale concretamente svolta; per i debiti d'imposta occorre riferirsi al soggetto che, nel periodo di investitura, abbia effettivamente gestito l'ente, non essendo sufficiente la mera qualità formale in astratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentito censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge è stata esclusa per il primo profilo sostanziale, poiché la CTR si è conformata alla giurisprudenza sulla responsabilità ex art. 38 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza quando non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione, anche per relationem, deve risultare chiara, univoca ed esaustiva, con autonoma valutazione critica da parte del giudice di appello.

  • legge n. 398 del 1991

    È richiamata come disciplina agevolativa in materia IVA dalla quale l'ente sarebbe decaduto per superamento della soglia di ricavi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non basta lamentare che il giudice di merito abbia valutato in modo non convincente gli elementi probatori o abbia dato una motivazione sintetica.
  • La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta richiede la concreta ingerenza nella gestione o nell'attività negoziale dell'ente; per i debiti tributari, la mera titolarità formale o la sola sottoscrizione di adempimenti fiscali non sono, di per sé, sufficienti a fondare la responsabilità, se mancano ulteriori elementi di effettiva gestione.
  • La motivazione della sentenza d'appello è apparente e quindi nulla quando si limita a formule generiche o a un rinvio non criticamente sviluppato alla decisione di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con i motivi di gravame e con le diverse posizioni dei singoli appellanti.
  • In presenza di più coobbligati o di più posizioni soggettive distinte, il giudice deve distinguere le rispettive condotte e basi di responsabilità; una motivazione indistinta che li accomuni senza specifica analisi può integrare nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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