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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35185/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, poi annullati dalla CTR delle Marche in accoglimento degli appelli proposti dai contribuenti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno depositato la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con prova dei versamenti effettuati; successivamente l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la regolarità della definizione e l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha rilevato che il processo era rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020 per effetto della domanda di definizione agevolata e che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018. Poiché l'Agenzia delle entrate aveva anche chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuto versamento integrale delle somme dovute, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018

    definizione della controversia

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e dei relativi versamenti determina la sospensione del processo e può condurre all'estinzione del giudizio se la definizione si perfeziona.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    diniego della definizione notificato entro il 31 dicembre 2020

    In mancanza di notifica del diniego entro il termine previsto, la definizione agevolata non risulta negata e il processo resta sospeso sino alla formazione degli effetti estintivi previsti dalla legge.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    cessazione della materia del contendere

    Quando la lite è stata validamente definita con il pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata non sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della lite fiscale, corredata dei versamenti prescritti, comporta la sospensione del processo sino alla verifica degli esiti della procedura.
  • Se non viene notificato il diniego entro il termine stabilito dalla disciplina speciale, e risulta il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Nelle ipotesi di estinzione del processo per perfezionamento della definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione espressa della norma speciale.
  • L'estinzione del giudizio per definizione della lite esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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