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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8112/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. (divieto di reformatio in peius), sostenendo che la riqualificazione del fatto in rapina impropria consumata avrebbe precluso la sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5 c.p.p., in ragione del diverso "titolo" del reato ai sensi del comma 9. Si deduce che anche un peggioramento del trattamento penitenziario (esclusione di benefici) rientrerebbe nel divieto di reformatio in peius. Con secondo motivo si lamenta la carenza di prova dell'impossessamento del denaro da parte dell'imputato e quindi la necessità di qualificare il fatto come furto e non rapina impropria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la riqualificazione in rapina impropria consumata non ha comportato l'aumento della pena inflitta in primo grado, per cui non si è verificata alcuna reformatio in peius. La Corte ha ricordato il consolidato principio secondo il quale il giudice d'appello può dare una qualificazione più grave anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato se la ridefinizione era sufficientemente prevedibile e il condannato ha potuto far valere le proprie ragioni; il divieto di reformatio in peius riguarda la specie e la quantità della pena e non gli effetti del titolo di reato in sede esecutiva. Quanto alla qualificazione in rapina impropria consumata, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'appello: la violenza esercitata per assicurarsi il possesso del denaro (euro 10 rinvenuti nella tasca dell'imputato) e per sfuggire all'arresto integra la rapina impropria consumata. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius limita il giudice d'appello dal infliggere una pena di specie o quantità più grave rispetto a quella di primo grado quando ricorre solo l'imputato; non impedisce invece una diversa qualificazione quando non incide sulla pena inflitta

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Riferito dall'imputato in relazione alla sospensione dell'ordine di carcerazione; la Corte ha ritenuto che l'incidenza procedurale/ esecutiva richiamata non rientra nel divieto di reformatio in peius che riguarda la specie/quantità della pena

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    commi rilevanti per rapina e rapina impropria

    La rapina impropria può perfezionarsi anche se la violenza o la minaccia sono esercitate per assicurarsi il possesso della cosa dopo la mera apprensione e non richiede necessariamente il pieno impossessamento materiale per la consumazione

  • art. 6 CEDU

    Il principio del giusto processo impone che la riqualificazione sia prevedibile e che l'imputato possa efficacemente difendersi; ciò consente al giudice d'appello di procedere alla riqualificazione anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato se rispettate tali garanzie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite (es. sent. n. 34952/2012 "Reina")

    Sez. U. n. 34952 del 19/04/2012 e altre citate

    Conferma che il tentativo/consumazione di rapina impropria dipendono dal momento in cui la violenza è diretta a garantire l'impunità o il possesso; il comma secondo dell'art. 628 fa riferimento alla sottrazione più che all'impossessamento pieno

Massime di principio

  • La reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce solo un peggioramento della specie o della quantità della pena: una diversa qualificazione che non aggravi la pena non viola il divieto
  • Il giudice d'appello può procedere a una qualificazione più grave anche se a impugnare è solo l'imputato, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile e l'imputato abbia potuto controbattere (garanzia del giusto processo art. 6 CEDU)
  • Gli effetti esecutivi o di trattamento penitenziario derivanti dal titolo di reato (esclusione di benefici) non rientrano nel divieto di reformatio in peius che tutela la sanzione in senso stretto (specie/quantità della pena)
  • La rapina impropria può ritenersi consumata quando la violenza o la minaccia sono finalizzate ad assicurare il possesso della cosa o l'impunità, anche se il pieno impossessamento materiale non è stato completato
  • In casi di contestazione fra furto e rapina impropria, elementi probatori come l'effettivo rinvenimento della cosa sulla persona dell'imputato e la violenza esercitata contro chi tentava di impedire la sottrazione sono indicatori forti della configurabilità della rapina impropria consumata

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