Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un'autovettura usata per euro 13.000,00. L'acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto perché non riusciva a immatricolare il veicolo in Francia: la casa costruttrice avrebbe rifiutato il certificato di conformità, segnalando una divergenza tra numero di identificazione e numero di telaio e la presenza di un motore non originario. La società venditrice ha contestato la domanda e ha chiamato in manleva il proprio dante causa/intermediario. In appello la domanda dell'acquirente è stata accolta, qualificando la fattispecie come vendita di aliud pro alio e ritenendo provati l'inadempimento e l'idoneità assoluta del bene all'uso convenuto. Nel ricorso per cassazione la società venditrice ha dedotto: 1) extrapetizione per avere la Corte riqualificato la domanda di risoluzione ex art. 1497 c.c. come risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; 2) violazione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al compratore provare i vizi e non al venditore l'esatto adempimento; 3) omessa motivazione e inutilizzabilità di un documento in lingua straniera privo di traduzione, oltre a contestarne il valore probatorio; 4) errata valutazione del mancato esame diretto del veicolo e dei doveri di cooperazione del compratore; 5) illegittimo rigetto della domanda di manleva verso il soggetto chiamato in causa, prospettando una responsabilità da mandato; 6) erroneo mancato esame della prova testimoniale, perché la relativa istanza non sarebbe stata reiterata nelle conclusioni di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla riqualificazione della domanda, chiarendo che il giudice può e deve attribuire la corretta qualificazione giuridica ai fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non muti fatti costitutivi e petitum. Ha respinto anche le doglianze sull'onere della prova, osservando che la disciplina applicata dalla Corte territoriale era quella della risoluzione per inadempimento e non della garanzia per vizi, e che la Corte d'appello aveva comunque accertato la prova dell'inadempimento e il mancato assolvimento, da parte del venditore, dell'onere di dimostrare il corretto adempimento. Quanto al documento in lingua straniera, la censura è stata ritenuta infondata e in parte inammissibile perché la mancata traduzione non era stata dedotta nei gradi di merito ed era comunque strumentale; analogamente è stata dichiarata inammissibile la critica alla valutazione dei fatti sul mancato esame del veicolo, poiché mirava a una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione. È stata poi dichiarata inammissibile la censura sul rigetto della manleva, perché fondata su un titolo di responsabilità nuovo rispetto a quello allegato in appello. Infine, è stato ritenuto corretto il diniego della prova testimoniale non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, poiché la prova non riproposta deve considerarsi abbandonata. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non è violato se il giudice riqualifica giuridicamente i fatti dedotti senza mutare fatti costitutivi e petitum.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la Corte d'appello ha applicato la disciplina dell'inadempimento/aliud pro alio, non quella dei vizi.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'onere probatorio sui vizi della cosa venduta, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
La domanda dell'acquirente era stata formalmente ricondotta a questa norma, ma la Corte ha chiarito che la fattispecie concreta era qualificabile come aliud pro alio e quindi risoluzione per inadempimento.
La risoluzione per inadempimento è ritenuta applicabile alla vendita di aliud pro alio; in tale ambito la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore/venditore.
L'onere della prova è stato ricostruito in coerenza con la qualificazione della domanda: il venditore doveva provare il corretto adempimento, mentre la valutazione delle prove è rimessa al merito.
Richiamato dalla ricorrente per i doveri di correttezza, ma la Corte ha escluso che il compratore fosse tenuto a farsi carico del trasporto del veicolo non circolante presso il venditore.
Richiamato in relazione alla mora del creditore e alla cooperazione all'adempimento, ma ritenuto non decisivo alla luce della ricostruzione fattuale della Corte territoriale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del mandatario/intermediario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva un titolo di responsabilità nuovo.
Richiamato insieme all'art. 1710 c.c. per l'asserito difetto di diligenza dell'intermediario; la questione è stata ritenuta nuova e non scrutinabile.
Richiamato nel sesto motivo in combinazione con norme processuali, senza che la Corte vi attribuisca una specifica portata decisiva.
Richiamato nel contesto della prova testimoniale e delle preclusioni, ma la Corte ha valorizzato la regola processuale dell'abbandono della prova non reiterata.
Richiamato nel sesto motivo; la Corte conferma la preclusione alla riproposizione della prova non reiterata nei termini dovuti.
Richiamato nel sesto motivo; la prova respinta e non reiterata in appello si considera abbandonata.
Richiamato nel sesto motivo nel quadro delle preclusioni istruttorie in appello.
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati dalle parti senza incorrere in extrapetizione, purché non modifichi i fatti costitutivi posti a base della pretesa né attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Nella vendita di cosa radicalmente diversa da quella pattuita e inidonea all'uso convenuto, la tutela va inquadrata nella risoluzione per inadempimento da aliud pro alio; la disciplina dei vizi della cosa venduta non è decisiva.
- Quando è fatta valere l'ipotesi di aliud pro alio, il venditore-debitore deve provare il corretto adempimento e la consegna di un bene conforme e idoneo all'uso pattuito.
- In cassazione non è consentito prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o contestare la valutazione di merito delle prove, salvo vizi logicamente e giuridicamente rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.
- La prova istruttoria respinta in primo grado deve essere espressamente e specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti deve considerarsi abbandonata e non può essere riproposta in impugnazione.
- Non può essere introdotto per la prima volta in cassazione un diverso titolo di responsabilità rispetto a quello dedotto nei gradi di merito, specie quando ciò richieda nuovi accertamenti di fatto.
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