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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un soggetto che aveva acquistato, con atto pubblico del 13 gennaio 2005 trascritto il 14 febbraio 2005, due appezzamenti di terreno siti in Lipari-Panarea ha agito per far dichiarare la non opponibilità nei suoi confronti di una precedente sentenza del 1986, non trascritta, con cui era stata accertata l'usucapione dei medesimi beni in favore della controparte; in subordine, ne ha chiesto l'invalidità e/o inefficacia. La convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dell'usucapione. In primo grado la domanda principale è stata accolta e la riconvenzionale respinta per difetto di prova. In appello, la controparte ha insistito sull'opponibilità della sentenza del 1986 e sull'usucapione; l'appellato ha proposto appello incidentale e ha reiterato le doglianze sulla mancata individuazione dei convenuti nel giudizio di usucapione e sulla nullità della notifica per pubblici proclami. La Corte d'appello ha dichiarato tardivo l'appello incidentale e ha ritenuto opponibile la sentenza di usucapione, sul presupposto che l'acquisto per usucapione prevalga, anche se la sentenza non è trascritta, sull'acquisto a titolo derivativo. Il ricorrente ha quindi denunciato: violazione delle regole sulle impugnazioni e sulla riproposizione ex art. 346 c.p.c.; violazione del contenuto dell'atto di appello e giudicato interno; e, soprattutto, erronea applicazione delle norme sulla trascrizione e sull'opponibilità della sentenza di usucapione, sostenendo che il giudizio di usucapione fosse stato instaurato nei confronti di soggetti non correttamente individuati e con notifica per pubblici proclami nulla, con conseguente impossibilità di opporre la sentenza al terzo acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato, da un lato, che la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre questioni già esaminate o assorbite, essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. nei termini processuali corretti; perciò la declaratoria di tardività dell'appello incidentale è stata erronea. Dall'altro lato, ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva deciso sulla sola regola di prevalenza tra acquisto derivativo e usucapione senza esaminare, in via preliminare e logicamente prioritaria, la dedotta nullità del giudizio in cui l'usucapione era stata accertata. La Corte ha evidenziato che l'azione di accertamento dell'usucapione deve essere proposta nei confronti dei soggetti che hanno la qualità di proprietari o possessori al momento della domanda e, quando vi siano più comproprietari, nei confronti di tutti i necessari contraddittori; inoltre, la notifica per pubblici proclami non sana la mancata individuazione dei litisconsorti necessari quando manchi la specificazione dei destinatari in condizioni che lo richiedano. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per ultrapetizione/omessa pronuncia, in collegamento con la corretta devoluzione delle questioni in appello.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella doglianza di violazione delle regole decisorie del giudice.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni già decise o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte dalla parte vittoriosa nel giudizio di appello, senza necessità di appello incidentale, entro il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato quale norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità/completezza dell'atto di appello principale, che la Corte di cassazione ritiene non assorbente rispetto ai profili preliminari di validità del giudizio di usucapione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato e alla sua opponibilità, ma la Corte ha ritenuto prioritaria la verifica della corretta instaurazione del giudizio di usucapione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma decisività rispetto alla ratio accolta.

  • art. 150 c.p.c.

    La notifica per pubblici proclami non sana la mancata individuazione dei destinatari quando questa sia necessaria; l'assenza delle generalità può rendere inesistente la vocatio in ius.

  • art. 156 c.p.c.

    Il giudice può riqualificare l'atto in base al principio di raggiungimento dello scopo; la denominazione data dalla parte non vincola il giudice.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali relative alla corretta instaurazione del giudizio e all'atto di citazione.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato in connessione con i vizi della vocatio in ius e delle notificazioni.

  • art. 2644 c.c.

    La Corte esclude che la disciplina del conflitto tra trascrizioni tra acquisti derivativi governi il rapporto tra acquisto derivativo e usucapione, una volta da verificare prima la validità del titolo posto a base dell'usucapione.

  • art. 2651 c.c.

    La trascrizione della sentenza di usucapione è stata richiamata come pubblicità-notizia finalizzata alla completezza dei registri, ma non decisiva per risolvere il conflitto con acquisti derivativi senza prima verificare la validità del giudizio di usucapione.

  • art. 2653 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che anche la domanda di usucapione sarebbe soggetta a trascrizione ai fini dell'opponibilità.

Massime di principio

  • La parte vittoriosa in primo grado che intenda mantenere vive le questioni già esaminate, assorbite o respinte in quel giudizio non deve proporre appello incidentale: è sufficiente la loro espressa riproposizione nel primo atto difensivo del grado di appello e comunque non oltre la prima udienza, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • La qualificazione formale dell'atto compiuta dalla parte non è vincolante per il giudice, che può riqualificarlo in base al suo contenuto effettivo e al principio di raggiungimento dello scopo.
  • Nel giudizio di usucapione, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio è preliminare rispetto a ogni discussione sulla trascrizione e sull'opponibilità del titolo: occorre evocare in giudizio i soggetti che risultano proprietari o possessori al momento della domanda, e, se vi sono più comproprietari, tutti i litisconsorti necessari.
  • La notifica per pubblici proclami non sana la mancata identificazione dei destinatari quando la specificazione dei soggetti sia necessaria; se la vocatio in ius resta indeterminata nei confronti dei litisconsorti necessari, il vizio incide sulla validità del giudizio e della sentenza.
  • Il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e accertamento dell'usucapione non può essere risolto in astratto solo applicando le regole sulla trascrizione: prima deve essere scrutinata la validità del processo che ha portato alla declaratoria di usucapione, perché una sentenza resa senza corretta instaurazione del contraddittorio non è opponibile al terzo pregiudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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