Cassazione Penale, Ordinanza n. 17630/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del delitto di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo la mancanza dell'elemento della presenza di più persone: secondo la difesa, l'offesa non sarebbe stata percepita da un numero sufficiente di soggetti. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale sulla base dei precedenti penali dell'imputato, sostenendo che tale valutazione fosse erronea o non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di una censura già esaminata e respinta in appello: la Corte territoriale aveva spiegato che le offese rivolte al pubblico ufficiale erano state udite non solo dal compagno di cella, ma anche da altri detenuti nelle celle vicine, valorizzando inoltre il tono di voce dell'imputato. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la recidiva era stata adeguatamente motivata dalla Corte di appello mediante richiamo ai plurimi precedenti penali per reati della stessa specie e alla conseguente accentuata pericolosità desumibile dalla nuova ricaduta nel reato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto è configurabile quando l'offesa al pubblico ufficiale avvenga in presenza di più persone; la presenza può ricavarsi dalla percezione dell'offesa da parte di più soggetti, anche se detenuti in celle vicine, e non richiede necessariamente una compresenza fisica immediata nello stesso spazio.
recidiva
La recidiva può essere adeguatamente motivata valorizzando i plurimi precedenti penali per reati dello stesso tipo e la conseguente maggiore pericolosità desumibile dalla reiterazione criminosa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della presenza di più persone può ritenersi integrato quando l'offesa sia effettivamente percepita da una pluralità di soggetti, anche mediante audizione da celle contigue o da ambienti prossimi, se ciò emerge dalla motivazione della sentenza di merito.
- Le censure di legittimità che si limitino a riproporre questioni già esaminate e confutate in appello, senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico, sono inidonee a scardinare la decisione e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- La recidiva è legittimamente valorizzabile quando il giudice di merito dia conto di precedenti specifici e della loro significatività in termini di maggiore pericolosità del reo, senza necessità di una motivazione meramente formale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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