Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fanara ha chiesto l'ammissione del proprio credito nel procedimento di prevenzione relativo a Maranzano Antonino. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di 180 giorni decorrente dal momento in cui è divenuta definitiva la confisca dei beni. Il difensore di Fanara ha impugnato il decreto depositando un atto qualificato come "ricorso ex art. 59, punto 6, d.lgs. 159/2011", sostenendo di aver rispettato il termine indicato dall'Agenzia nazionale che aveva inviato un avviso; il Tribunale ha trasmesso l'incarto alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore privo di procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione da parte del terzo creditore. Il difensore risultava nominato solo per proporre impugnazioni ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 (opposizioni ai provvedimenti di rigetto), senza la procura speciale prevista dall'art. 100 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, commi 194 e ss.)
Individua le norme sul procedimento di prevenzione e il termine di 180 giorni per proporre la domanda di ammissione del credito dopo la definitiva confisca; richiamata per qualificare il termine di ammissibilità dell'istanza.
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 59, comma 6)
Norma richiamata rispetto alle opposizioni ai provvedimenti di rigetto: il mandato conferito al difensore era limitato a impugnazioni di tale natura e non comprendeva la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale (art. 666, comma 6)
Richiamato per qualificare l'impugnazione avverso il decreto di inammissibilità dell'ammissione al passivo come incidente di esecuzione, nella cornice delle norme sulle misure di prevenzione.
Codice di procedura penale (art. 100)
Interpretato nel senso che per proporre ricorso per cassazione, il terzo (creditore) deve rilasciare al difensore procura speciale; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale (art. 616)
Usato per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a titolo equitativo, tenuto conto dei profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite, n. 47239/2014 e altre sentenze richiamate)
Cassazione ha più volte affermato la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione proposto dal terzo in materia di misure di prevenzione; tali precedenti sono stati utilizzati per confermare l'inammissibilità del ricorso in mancanza della procura.
Massime di principio
- La domanda di ammissione del credito nelle procedure di prevenzione deve essere proposta entro il termine previsto (es. 180 giorni dalla definitiva confisca): il mancato rispetto del termine può comportare l'inammissibilità.
- Esiste una distinzione tra tipi di impugnazione: le opposizioni previste dall'art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 non equivalgono al ricorso per cassazione; il mandato del difensore deve essere adeguato al tipo di impugnazione che si intende proporre.
- Per proporre ricorso per cassazione da parte di un terzo (creditore) è generalmente necessaria la procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se il Tribunale o la Corte qualificano diversamente l'atto di impugnazione (es. come ricorso per cassazione), il difensore deve verificare immediatamente di possedere i poteri necessari o rischia la dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni (art. 616 c.p.p.).
- In caso di contestazione sui termini indicati da avvisi di enti (es. Agenzia Nazionale), è importante conservare ogni prova dell'avviso e agire tempestivamente per evitare preclusioni procedurali; in ogni caso occorre accertare quale rimedio processuale sia appropriato entro i termini di legge.
- Prima di proporre impugnazioni rilevanti è consigliabile acquisire una procura specifica (procura speciale) per la sede alla quale si intende appellare (in particolare per la Cassazione) e, se necessario, chiedere al magistrato chiarimenti sulla qualificazione dell'atto impugnatorio.
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