Cassazione Penale, Ordinanza n. 19741/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. In particolare, ha contestato l'esclusione della fattispecie di lieve entità, sostenendo che la sentenza di merito avrebbe errato nel valorizzare gli elementi fattuali ai fini della riconduzione del fatto all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. La Corte ha tuttavia rilevato che le doglianze erano sostanzialmente una riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e che, inoltre, miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, senza evidenziare specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti perché meramente reiterativi di questioni già valutate e perché diretti a sollecitare una nuova lettura delle emergenze processuali. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo analitico l'esclusione della lieve entità, valorizzando il dato quantitativo della sostanza rinvenuta, pari a 68,5 grammi di hashish, la possibilità di ricavarne 392 dosi medie singole e la presenza di strumenti e annotazioni tipici dello spaccio, quali un bilancino di precisione, nastro isolante e un quaderno con appunti su sostanze, quantità, clienti e somme di denaro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione invocata per la qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte conferma l'esclusione della lieve entità sulla base della quantità della sostanza e degli indici di spaccio.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata quale base incriminatrice del reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che vengano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Nella materia degli stupefacenti, l'esclusione della lieve entità può essere sorretta dalla valorizzazione congiunta della quantità della sostanza, del numero di dosi ricavabili e della presenza di strumenti o annotazioni compatibili con un'attività di spaccio.
- La motivazione che dia conto in modo analitico degli indici sintomatici della non lieve entità del fatto è idonea a sostenere la qualificazione giuridica del reato e a resistere alle censure di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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