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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28633/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di riabilitazione proposta da un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso. Dopo un primo annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva concesso la riabilitazione, il Tribunale di sorveglianza, in sede rescissoria, ha respinto l’istanza ritenendo non adempiuto l’onere di soddisfare le obbligazioni civili derivanti dal reato, in particolare per il mancato impulso verso il Comune territorialmente interessato affinché fosse stimato il danno arrecato alla collettività e per l’assenza di un’offerta reale, anche modesta e proporzionata alle condizioni economiche dell’istante. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 179 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dato rilievo esclusivo alla mancata interlocuzione con il Comune, senza considerare le iniziative benefiche svolte negli anni, la destinazione di proventi editoriali a fini umanitari, l’acquisto di beni di prima necessità in favore di un’associazione operante a Palermo, nonché la propria asserita incapienza reddituale quale causa di impossibilità ad adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che, per ottenere la riabilitazione in relazione a una condanna per art. 416-bis c.p., grava sul condannato l’onere di attivarsi verso il Comune nel cui territorio l’organizzazione mafiosa si è insediata, anche se il Comune non si sia costituito parte civile, al fine di ottenere la stima equitativa del danno. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del rescissorio, che si è limitato a constatare il mancato adempimento di tale onere e l’assenza di un’offerta reale parametrata alle capacità reddituali del ricorrente. Le iniziative benefiche richiamate sono state considerate solo indici della buona condotta complessiva, ma non sostitutive dell’adempimento specifico e infungibile richiesto per la riabilitazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La precedente condanna per associazione di tipo mafioso rileva ai fini dell’accesso alla riabilitazione e comporta uno specifico onere di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

  • art. 179 c.p.

    adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate "ex actis"

    Per la riabilitazione il condannato deve adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato; se non già determinate dagli atti, deve attivarsi per la loro quantificazione e soddisfazione, anche mediante offerta reale proporzionata alle proprie condizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della riabilitazione del condannato per associazione mafiosa, l’adempimento delle obbligazioni civili non può essere eluso: se il danno non è già determinato dagli atti, il condannato deve attivarsi verso il soggetto pubblico territorialmente danneggiato per ottenere la stima equitativa del pregiudizio e formulare un’offerta reale, anche modesta ma seria e proporzionata alle proprie possibilità.
  • L’eventuale mancata costituzione di parte civile dell’ente danneggiato non esonera il condannato dall’onere di soddisfare le obbligazioni civili rilevanti ai fini della riabilitazione.
  • Le condotte di generica buona volontà, le iniziative benefiche o la destinazione di proventi a fini umanitari possono valorizzarsi come indici di buona condotta, ma non sostituiscono l’adempimento specifico e infungibile richiesto dalla legge per conseguire la riabilitazione.
  • In sede di legittimità, quando il giudice di merito si sia attenuto al principio per cui la riabilitazione richiede l’effettivo adempimento dell’onere risarcitorio o della relativa offerta reale, il ricorso che contesti solo la valutazione di tali elementi senza indicare un reale errore di diritto è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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