Cassazione Civile, Ordinanza n. 20880/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi. Il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione del coniuge non debitore. Dopo il giudicato formatosi sulla sentenza di appello resa nel primo contenzioso revocatorio, il coniuge pretermesso ha proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., deducendo di essere litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio e lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'integrità del contraddittorio. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che il pregiudizio ex art. 404 c.p.c. dovesse consistere in un danno da esecuzione concreto e provato, e dall'altro che il coniuge non debitore non avesse dato prova di un tale pregiudizio. Il debitore, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha inoltre contestato la condanna alle spese, sostenendo di non poter essere qualificato come mero terzo. In cassazione, il debitore ha censurato la statuizione sulle spese; il coniuge pretermesso ha dedotto violazione degli artt. 404, 102 e 101 c.p.c., sostenendo che, essendo litisconsorte necessario pretermesso, l'opposizione dovesse essere accolta senza necessità di provare un ulteriore danno pratico; la banca ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo, per contro, che il coniuge non debitore non fosse affatto litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio del fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del coniuge pretermesso, ritenendo fondati i motivi che censuravano la decisione di merito per avere subordinato l'opposizione di terzo alla prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera pretermissione dal giudizio. La Suprema Corte ha affermato che, quando l'opposizione di terzo è proposta dal litisconsorte necessario non evocato nel giudizio, il pregiudizio richiesto dall'art. 404 c.p.c. coincide con la lesione del diritto al contraddittorio ed è in re ipsa, senza bisogno di dimostrare un danno da esecuzione o un'incidenza concreta ulteriore sul merito. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto un fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario, anche se non proprietario dei beni conferiti, perché comunque destinatario degli effetti pregiudizievoli dell'azione. Di conseguenza, ha dichiarato assorbito il ricorso principale del debitore e il ricorso incidentale condizionato della banca, cassando la sentenza impugnata e quella di primo grado in relazione alla nullità del contraddittorio e rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria proposta dal creditore per far dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei propri confronti
l'opposizione di terzo del litisconsorte necessario pretermesso è ammissibile quando la sentenza sia stata resa in sua assenza; il pregiudizio rilevante coincide con la violazione del contraddittorio e non richiede un danno ulteriore da provare
richiamato per affermare la necessità del litisconsorzio del coniuge non debitore nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla nullità derivante dalla sua violazione
richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulle spese e sulla partecipazione al giudizio
richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulle spese e sulla partecipazione al giudizio
richiamato dal ricorrente principale per affermare interesse e legittimazione del convenuto necessario a difendersi nel giudizio
richiamato dal ricorrente principale in tema di condanna alle spese
utilizzati per disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado quando l'opposizione di terzo riveli la nullità del contraddittorio in un processo concluso con sentenza di appello
richiamati dal ricorso incidentale condizionato della banca per contestare la qualificazione del coniuge non debitore come litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio
richiamati in relazione alla disciplina del fondo patrimoniale e ai suoi effetti sui coniugi
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione di terzo proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, il pregiudizio richiesto dall'art. 404 c.p.c. coincide con la violazione del diritto al contraddittorio: la mancata partecipazione al giudizio che non poteva svolgersi senza quella parte integra di per sé un pregiudizio concreto ed effettivo.
- Quando l'opposizione di terzo investe una sentenza di appello resa senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, il giudice dell'opposizione, accertata la nullità del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi degli artt. 406 e 354 c.p.c.
- Nell'azione revocatoria relativa a un fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore deve essere chiamato in giudizio come litisconsorte necessario anche se non è proprietario dei beni conferiti, poiché è comunque destinatario degli effetti pregiudizievoli della domanda revocatoria.
- La tutela processuale del litisconsorte necessario pretermesso non richiede la prova di un danno da esecuzione ulteriore rispetto alla lesione del contraddittorio; il vizio processuale è già di per sé fonte di nullità della decisione.
- La violazione di diritti processuali essenziali, quale l'integrità del contraddittorio, costituisce un pregiudizio in sé e per sé rilevante, senza che sia necessario dimostrare una concreta incidenza sul merito della controversia.
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