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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28867/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di trasferimenti di un immobile che, secondo la creditrice, avevano inciso sulla garanzia patrimoniale del proprio debitore. In primo grado il tribunale aveva escluso la nullità per frode alla legge e la simulazione dell'atto di compravendita, ma aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice la compravendita e la correlata ipoteca volontaria. In appello, però, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la revocatoria proposta contro l'atto stipulato tra i successivi acquirenti e aveva ritenuto inammissibile anche la domanda di simulazione assoluta riproposta con l'appello incidentale, regolando altresì le spese. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 34 c.p.c., sostenendo l'ammissibilità della revocatoria 'a cascata' sugli atti successivi al primo trasferimento, purché risultasse revocabile l'atto antecedente; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c., lamentando che, se la revocatoria dell'atto antecedente fosse stata necessaria e ancora pendente, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio; 3) violazione degli artt. 2901, 1414, 1415 e 1417 c.c., sostenendo l'autonomia della domanda di simulazione assoluta rispetto all'azione revocatoria e censurando la dichiarazione di inammissibilità di tale domanda; 4) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. in tema di spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità della revocatoria proposta contro atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore e infondata la censura sulla sospensione necessaria; ha invece accolto il terzo motivo, affermando l'autonomia tra simulazione e revocatoria e censurando la motivazione della sentenza d'appello che aveva escluso la proponibilità della simulazione in mancanza della revocatoria dell'atto antecedente. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è rimedio di conservazione della garanzia patrimoniale che colpisce gli atti di disposizione compiuti dal debitore e non si estende agli atti compiuti da terzi aventi causa; per questi ultimi, semmai, può profilarsi responsabilità aquiliana.

  • art. 34 c.p.c.

    La pregiudizialità rilevante ai fini della norma è quella tecnica, non la mera pregiudizialità logica; la censura sul punto è stata ritenuta generica.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non era dovuta nel caso prospettato, poiché la censura riproponeva in sostanza la tesi dell'ammissibilità della revocatoria 'a cascata' senza confrontarsi con i presupposti della sospensione necessaria.

  • art. 2043 c.c.

    Gli atti dispositivi compiuti da terzi aventi causa del debitore, se pregiudizievoli per il creditore, non sono colpibili con revocatoria ma possono dare luogo a responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2740 c.c.

    La revocatoria trova giustificazione nella violazione dell'obbligo del debitore di conservare la garanzia patrimoniale; tale obbligo non grava sul terzo acquirente nei confronti del creditore del dante causa.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato per distinguere la simulazione dall'azione revocatoria: la prima accerta l'inefficacia originaria del negozio apparente non voluto.

  • art. 1415 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina della simulazione, distinta dalla revocatoria e autonomamente proponibile.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato quale norma processuale sulla prova della simulazione, nel contesto dell'autonomia della domanda di simulazione rispetto alla revocatoria.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è stata travolta, restando assorbita in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposta in appello è stata annullata dalla Corte territoriale; il ricorso ne contestava anche la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta solo contro atti di disposizione compiuti dal debitore; non è esperibile direttamente contro atti posti in essere da terzi aventi causa, anche se tali atti pregiudicano il creditore.
  • Se un terzo avente causa del debitore compie atti successivi che rendono più difficile o impossibile il recupero della garanzia patrimoniale, il rimedio non è la revocatoria ma, ricorrendone i presupposti, l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
  • La revocatoria ordinaria e la simulazione assoluta sono azioni distinte per presupposti, contenuto e finalità: la prima mira alla inefficacia relativa di un negozio realmente voluto ed efficace; la seconda all'accertamento dell'inefficacia originaria di un negozio apparente e non voluto.
  • La proponibilità dell'azione di simulazione non è preclusa dalla mancata o pendente revocatoria dell'atto precedente: i due rimedi possono coesistere nello stesso giudizio o in giudizi diversi, anche in via alternativa o subordinata.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità tecnica e non può essere fondata su un mero nesso logico o sulla sola opportunità del coordinamento tra giudizi.
  • Le questioni sulle spese di lite e sulle eventuali statuizioni ex art. 96 c.p.c. seguono l'esito delle censure principali e restano assorbite quando viene cassata la decisione sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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