Cassazione Penale, Sentenza n. 7480/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furto decisa in appello. Fumusa ha contestato: (1) la valutazione probatoria e la motivazione in relazione agli episodi dei 22 e 23 settembre 2019, sostenendo di essersi recato alla farmacia solo per acquisti e negando la prova del danneggiamento del distributore; (2) la carenza della condizione di procedibilità (sostiene che la querela riguardasse solo il capo B) e (3) l'omessa valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. in ragione della disciplina transitoria del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Gusmano ha dedotto l'insufficienza della motivazione nel rifiuto delle attenuanti generiche, censurando l'uso di argomenti non pertinenti (richiamo alla struttura tipica del reato e alle condizioni economiche quali riferimenti impropri allo stato di necessità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto a Fumusa, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del merito (identificazione tramite videosorveglianza, dichiarazioni della persona offesa e riscontri della polizia giudiziaria, nonché lo scritto con l'assunzione di responsabilità per il capo B) fosse adeguata e non suscettibile di revisione in sede di legittimità; ha inoltre escluso la carenza della condizione di procedibilità, rilevando che la querela aveva riguardato tutti gli episodi contestati. Sulla richiesta di sanzione sostitutiva la Corte ha ritenuto motivato il diniego da parte dei giudici di merito con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, recidiva/precedenti, assenza di ravvedimento, modalità esecutive e entità del danno), valutazione che può essere anche implicita. Quanto a Gusmano, la negazione delle attenuanti generiche è stata considerata adeguatamente motivata con riferimento a precedenti penali, intensità del dolo, mancanza di ravvedimento e mancato risarcimento; eventuali rilievi formali o riferimenti erronei non intaccano il decisivo fondamento della decisione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
norma che indica il termine e i motivi per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello; richiamata per inquadrare i motivi di impugnazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
limita il ruolo della Corte di legittimità impedendo una nuova valutazione di merito sui fatti e sulle prove; invocata per rigettare la richiesta di riesame probatorio
riferimento alla possibilità di sanzione sostitutiva; la Corte precisa che l'applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, valutando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato come disciplina transitoria per i mutati profili di procedibilità e per la disciplina delle sanzioni sostitutive; non ha imposto automatiche conseguenze in favore dell'imputato senza valutazione dei criteri di legge
criteri per la determinazione della pena e per valutare l'idoneità delle sanzioni sostitutive (gravità del fatto, personalità del reo, capacità a delinquere); utilizzato per giustificare il diniego della sanzione sostitutiva
art. 58 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamata in relazione alla funzione delle sanzioni sostitutive e ai criteri per valutarne l'utilità ai fini rieducativi e di prevenzione
disciplina delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice di merito può basare il diniego su elementi di particolare rilievo (es. precedenti, intensità del dolo, assenza di ravvedimento)
scriminante dello stato di necessità; citata perché i giudici territoriali hanno escluso la rilevanza delle condizioni di vita del ricorrente come giustificazione, richiamando invece elementi ostativi
Massime di principio
- La prova cinematica (videosorveglianza) unita a riscontri della persona offesa e della polizia giudiziaria è idonea a fondare la condanna: in sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del credito probatorio se la valutazione di merito è coerente e motivata
- La richiesta di sanzioni sostitutive va valutata con il bilanciamento dei criteri dell'art. 133 c.p.; l'esistenza di precedenti, la gravità del fatto, la modalità esecutiva e la mancanza di ravvedimento possono legittimamente escluderne l'applicabilità, anche con motivazione implicita
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. precedenti, intensità del dolo, mancato ravvedimento); valutazioni parziali o riferimenti impropri non invalidano la decisione se sussistono motivazioni adeguate alternative
- La contestazione della condizione di procedibilità (querela) richiede riferimenti documentali precisi: obiezioni generiche non sono sufficienti a superare la motivazione dei giudici di merito che abbiano ritenuto la querela comprensiva di tutti i fatti
- Le confessionsi scritte o altri ammissioni formali dell'imputato costituiscono elemento probatorio rilevante e rafforzano la valutazione di responsabilità in combinazione con prove tecniche (video, sopralluoghi)
- In sede di legittimità il ricorso deve svolgere una critica specifica, motivata e puntuale della decisione impugnata; la mera riproposizione dei fatti non consente la riforma quando la motivazione di merito è congrua
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