Cassazione Civile, Ordinanza n. 18321/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 relativo a terreni del contribuente, il cui valore imponibile era stato rideterminato in Euro 221.312,00 sulla base della vocazione edificatoria delle aree. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR ha riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento sia perché sufficientemente motivato sia perché le aree dovevano qualificarsi edificabili in base allo strumento urbanistico generale e alla giurisprudenza richiamata, anche in precedenti giudizi riguardanti la stessa area e altre annualità. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e, in subordine, violazione/falsa applicazione degli artt. 2, lett. b), e 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR avrebbe motivato in modo apparente e avrebbe confuso aree edificabili con aree a mera vocazione edificatoria, senza considerare una perizia di parte sulla valorizzazione dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché la violazione di legge, il vizio di motivazione e l'omessa motivazione postulano presupposti diversi e non possono essere prospettati promiscuamente. Nel merito, ha escluso sia la nullità per motivazione apparente sia l'omesso esame del fatto decisivo: la CTR aveva infatti espresso un percorso argomentativo comprensibile, richiamando anche precedenti conformi, e la motivazione per relationem era ritenuta valida; inoltre la perizia di parte è stata considerata un elemento istruttorio il cui mancato specifico esame non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Non è consentita la mescolanza nello stesso motivo di censure eterogenee e incompatibili tra loro; ciascun vizio richiede un diverso oggetto di accertamento.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo sostanziale o è meramente apparente, cioè non consente di percepire il fondamento della decisione.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria regionale deve dare conto delle censure dell'appello e delle ragioni della loro disattesa; il rinvio a precedenti può essere legittimo se consente di ricostruire il percorso decisorio.
È ammessa la motivazione per relationem anche mediante richiamo a precedenti conformi, purché il precedente richiamato sia idoneo a integrare la motivazione della decisione e sia verificabile la sovrapponibilità del caso.
art. 2, lettera b), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal ricorrente come norma sulla qualificazione dei terreni edificabili ai fini ICI; la Corte non ne offre una diversa lettura, limitandosi a ritenere infondato il motivo per difetto delle censure articolate.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione della base imponibile ICI; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la CTR ha già preso in esame la natura edificabile dei terreni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori come una perizia di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile formulare nello stesso motivo censure promiscue e incompatibili tra loro, cumulando violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale senza distinguerne chiaramente i presupposti.
- La motivazione per relationem è valida anche nel processo tributario se la sentenza di appello consente di comprendere il thema decidendum, le ragioni della conferma e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza adesione acritica.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e obbliga l'interprete a ipotesi ricostruttive estranee al testo della sentenza.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi di prova; la mancata considerazione di una perizia di parte non basta se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
- Nel contenzioso ICI sulla edificabilità dei terreni, la qualificazione del fondo può essere confermata valorizzando lo strumento urbanistico generale e precedenti conformi, purché il giudice dia conto della sovrapponibilità della fattispecie e del percorso logico seguito.
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