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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13833/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Savona, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione per la mancata qualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, chiedendo sostanzialmente una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella accolta in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta non fosse deducibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, perché non rientrante tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non attiene infatti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto in senso tecnicamente rilevante ai fini della norma, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., dichiarando l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Richiamato quale base procedimentale della sentenza di patteggiamento, pronunciata su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna con patteggiamento per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità dei fatti all'ipotesi di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria in caso di assenza di colpa; nella specie tale assenza non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura ulteriore è inammissibile.
  • La doglianza che mira solo a ottenere una diversa qualificazione del fatto in una fattispecie più favorevole non è deducibile se non rientra nei limiti tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente snella e correlata alla natura negoziale dell'istituto, che comporta rinuncia dell'imputato all'ordinaria prova dell'accusa.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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