Cassazione Penale, Sentenza n. 37483/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due distinti ricorsi in cassazione: a) Germani contestava la qualificazione dell'oggetto come arma impropria (mancanza di prova che il bastone fosse in legno o idoneo ad offendere) e la motivazione di merito; b) Polacchi deduceva nullità per notificazione all'avvocato domiciliatario precedente (PEC all'avv. Guido Colaiacovo) nonostante avesse nominato nuovo difensore e dichiarato nuovo domicilio, oltre a plurime censure sulla carenza di motivazione della Corte d'appello circa la responsabilità penale, l'attendibilità delle prove e dei testi, la dosimetria della pena e le statuizioni civili.
La decisione
Per Germani: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo diversa natura dell'oggetto (bandiera in plastica), rimaneva provata la sua attitudine offensiva e il comportamento aggressivo dell'imputato. Per Polacchi: il primo motivo relativo alla notifica è stato ritenuto fondato; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Polacchi con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, assorbendo le restanti doglianze. In sintesi, la condanna impugnata è stata cancellata solo per Polacchi per vizio di notificazione; il ricorso di Germani è stato respinto.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975
La Corte richiama che gli oggetti espressamente elencati nella prima parte dell'art. 4 sono equiparati alle armi improprie e il loro porto costituisce reato se avviene "senza giustificato motivo"; per gli altri oggetti non elencati occorre dimostrare che appaiono "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di impugnazione per la specificità dei motivi in cassazione (raggi di operatività dei motivi in relazione ai limiti dell'art. 173 disp. att.).
Codice di procedura penale, art. 179
La nullità assoluta per notificazioni difformi sussiste solo se l'atto non ha determinato la conoscenza effettiva; la mancata conoscenza deve essere dedotta dall'imputato.
Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)
Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022 (Mustacchio); Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019 (Ranaweera); Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 (Amato) etc.
La Corte utilizza precedenti per chiarire: a) la differenza di coordinamento probatorio tra oggetti elencati e non elencati nell'art.4 L.110/1975; b) i limiti della notificazione via PEC/fax al difensore domiciliatario e la rilevanza della dichiarazione di domicilio; c) il principio che la nullità processuale è insanabile solo se la notifica non ha determinato conoscenza effettiva dell'atto.
Massime di principio
- Notificazioni e domicilio: la dichiarazione di nuovo domicilio prevale sulla precedente domiciliazione; se l'imputato dichiara un nuovo difensore e domicilio, la notifica alla precedente PEC del domiciliatario può determinare l'annullamento quando è dimostrabile che il rapporto fiduciario con il precedente domiciliatario non persisteva e l'imputato non ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto.
- Nullità delle notifiche: la nullità prevista dall'art. 179 c.p.p. è "assoluta" solo se la notifica è stata omessa o resa in modo tale da non poter determinare la conoscenza effettiva; diversamente la nullità può non essere rilevante se non si prova la mancata conoscenza.
- Arma impropria (art. 4 L.110/1975): per gli oggetti espressamente elencati il porto è illecito se senza giustificato motivo; per oggetti non elencati occorre dimostrare che, per tempo e luogo, sono chiaramente idonei ad offendere.
- Valutazione probatoria: la Corte può desumere l'attitudine offensiva di un oggetto anche dal comportamento dell'imputato e da filmati non tecnici (es. nascondere l'oggetto, condotta aggressiva), non è sempre necessario un accertamento tecnico formale sull'idoneità materiale dell'oggetto.
- Motivazione della sentenza di appello: la tecnica della motivazione per relationem non è sempre sufficiente; la Corte d'appello deve confrontarsi con le specifiche obiezioni di merito sollevate in appello e nella memoria, soprattutto su punti decisivi quali l'attendibilità dei testi, la corrispondenza degli elementi probatori e la partecipazione personale all'evento.
- Dosimetria della pena e circostanze: il giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti/attenuanti e la quantificazione della pena richiedono motivazione puntuale; riferimenti generici a condanne pregresse devono essere adeguatamente giustificati.
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