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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02568/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bari. Successivamente è pervenuta una rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore quale procuratore speciale, ma la procura speciale non conteneva in modo espresso il potere di rinunciare all'impugnazione. La Corte ha ritenuto comunque mancante una manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, personale o tramite procuratore speciale, poiché la rinuncia all'impugnazione non è esercizio del diritto di difesa. Nel merito, i motivi del ricorso miravano alla rideterminazione della pena in sede esecutiva: con i primi due motivi si invocava l'art. 78 c.p. per ridurre la pena indicata nel cumulo della Procura generale di Bari, ma senza indicare quale dei limiti legali sarebbe stato superato; con il terzo motivo si prospettava, in modo generico, una rideterminazione della pena in esecuzione per effetto del riconoscimento della continuazione, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché già respinta dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la rinuncia depositata non era assistita da una valida e inequivoca manifestazione di volontà dell'interessato; dall'altro, che i motivi erano infondati o comunque non confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la censura sull'art. 78 c.p. era inconferente rispetto al criterio applicato per il calcolo della pena, e non era allegato il superamento del limite del quintuplo della pena più grave; inoltre, la doglianza sulla continuazione non superava la ratio dell'inammissibilità già affermata dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    È richiamato come criterio moderatore del cumulo giuridico: dopo la determinazione della pena sulle singole fattispecie, impedisce di superare il limite del quintuplo della pena più grave e, in ogni caso, il massimo di 30 anni di reclusione; nel caso concreto non risulta dedotto né superato il relativo limite applicabile.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente citato, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica l'applicazione della disciplina processuale sull'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione non può ritenersi validamente proposta se non emerge una manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o mediante procuratore speciale munito di potere specifico.
  • La rinuncia al ricorso non integra esercizio del diritto di difesa e, quindi, non può essere desunta da una procura generica per gli atti del procedimento.
  • Le censure sulla determinazione della pena devono confrontarsi con il concreto criterio applicato dal giudice; è inconferente invocare un parametro normativo diverso da quello effettivamente utilizzato.
  • Quando si contesta il cumulo di pene, il ricorrente deve indicare in modo specifico quale limite legale sarebbe stato superato; la doglianza è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche.
  • La censura proposta in sede di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; è inammissibile il motivo che omette di censurare la specifica ragione posta a base della decisione.
  • L'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis non è proponibile in cassazione se la motivazione impugnata afferma che essa è già stata respinta dal giudice della cognizione, salvo che il ricorso si misuri specificamente con tale preclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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